n. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2013 -

IL TRIBUNALE 1. Fatto e svolgimento del processo. A seguito di citazione «diretta» del pubblico ministero, B.D. veniva tratto a giudizio a avanti a questo giudice monocratico del dibattimento per rispondere dei reati in epigrafe indicati (come da capo di imputazione). Alla prima udienza (c.d. «filtro»), l'imputato - non comparso senza addurre alcun legittimo impedimento - veniva dichiarato contumace. Il giudice dichiarava aperto il dibattimento e, a seguito delle richieste delle parti, pronunciava ordinanza (ex artt. 190 e 495 c.p.p.) con cui ammetteva le prove dichiarative e documentali. Infine, disponeva il rinvio del processo - per l'istruttoria dibattimentale - all'udienza del 1° ottobre 2013 ore 9,15 avanti al Tribunale di Torino (ufficio che accorpera' il Tribunale di Pinerolo dopo il 13 settembre 2013, per effetto del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155). Il giudice disponeva peraltro che non fossero citati i testimoni ammessi, non essendo possibile individuare l'aula (del Tribunale di Torino) in cui si dovrebbe celebrare il processo, in assenza fino ad ora di qualunque indicazione - pur gia' formalmente richiesta dal Presidente di questo Tribunale - da parte dell'ufficio accorpante. A questo punto, subito dopo l'indicazione della data e dell'ufficio giudiziario di rinvio del processo il difensore dell'imputato chiedeva un breve differimento del processo per proporre questione di legittimita' costituzionale. All'odierna udienza del 19 marzo 2013, dopo che il Giudice confermava il provvedimento di rinvio del processo all'udienza del 1° ottobre 2013 ore 9,15 avanti al Tribunale di Torino, l'avv. Francesca Chialva formulava oralmente (e mediante deposito di memoria scritta) «eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1 legge n. 148/2011 e degli artt. 1 e segg. decreto legislativo n. 155/2002 (laddove e' stato tra l'altro prevista la soppressione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo e il loro accorpamento dopo il 13 settembre 2013 al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino), per contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 70, 72, 76, 77, 81, 97 e 108 della Costituzione». Il Pubblico Ministero si associava all'eccezione proposta. Il giudice scrivente si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, pronunciava la seguente ordinanza. 2. Le disposizioni impugnate. Il giudice scrivente, in accoglimento delle eccezioni proposte ma in ogni caso anche d'ufficio (stante la manifesta fondatezza ictu oculi, per come si dira'), ritiene che siano rilevanti e non manifestamente infondate la questione di legittimita' di quelle disposizioni del decreto legislativo n. 155/2012 e della legge-delega n. 148/2011 che comportano la soppressione - dal 13 settembre 2013 - degli uffici giudiziari (Tribunale e Procura) di Pinerolo, e il loro accorpamento agli omologhi uffici giudiziari di Torino (e che impongono altresi' il rinvio dei processi, dopo il 13 settembre 2013, avanti al Tribunale di Torino): 1) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 9 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativamente all'inclusione del Tribunale di Pinerolo e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata, con conseguente soppressione di tali uffici e loro accorpamento al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino, e relativamente all'obbligo di fissare le udienze successive al 13 settembre 2013 avanti al Tribunale di Torino: per contrasto con gli artt. 76, 3, 24, 25 e 97 della Costituzione;

2) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, per essere stata emanata la legge-delega in violazione degli artt. 70, 72, 76, 77 e 81 della Costituzione. 3. La non manifesta infondatezza delle questioni.

  1. Illegittimita' degli artt. 1, 2 e 9 del decreto legislativo delegato 7 settembre 2012, n. 155. Art. 1, relativamente all'inclusione del Tribunale e della Procura della Repubblica di Pinerolo nell'elenco di cui alla tabella A) allegata al medesimo decreto legislativo n. 155/2012, laddove si prevede che tali uffici vengano soppressi e accorpati al Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino;

    e art. 9 comma 1 (in relazione all'art. 2) decreto legislativo n. 155/2012, laddove si prevede che le udienze fissate dopo la data di efficacia del medesimo decreto legislativo delegato (13 settembre 2013) siano fissate avanti all'accorpante Tribunale di Torino: per contrarieta' di entrambe le disposizioni all'art. 76 della Cost. [in relazione al disposto dell'art. 1 comma 2° lett. b), d) ed e) legge delega n. 148 del 14 settembre 2011] e per contrarieta' agli artt. 3, 24, 25 1° comma, 97 2° comma Cost. L'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012 prevede che «Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto»;

    nell'elenco della tabella A e' compreso il Tribunale di Pinerolo, che viene accorpato al Tribunale metropolitano di Torino. L'art. 9 comma 1 periodo decreto legislativo n. 155/2012 recita: «Le udienze fissate dinnanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'art. 11 comma 2 [quest'ultima «...decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore»: id est 13 settembre 2013] sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinnanzi all'ufficio competente a norma dell'art. 2». Il provvedimento di soppressione del Tribunale di Pinerolo e di accorpamento al Tribunale di Torino - e le disposizioni connesse circa l'obbligo di fissare le udienze post 13 settembre 2013 avanti al Tribunale di Torino - appare allo scrivente in clamoroso contrasto con le disposizioni della stessa legge delega ed in particolare con l'art. 1 comma 2° lett. b), d), e) legge n. 148/2011: contrasto che - per come si vedra' - emerge tra l'altro non solo sulla base dei «lavori preparatori» e segnatamente dei numerosissimi pareri di organi politici e tecnici che a vario titolo sono stati consultati durante l'iter (e prima) dell'approvazione del decreto legislativo n. 155/2012;

    ma anche, si badi bene, incredibilmente, sulla base della stessa «interpretazione autentica» (peraltro obbligata) che e' stata fornita dallo stesso Ministro della Giustizia nella Relazione ufficiale di accompagnamento del decreto legislativo n. 155/2012. L'art. 1 comma 2 lettera b) della legge delega n. 148/2011 prevede che la ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie avvenga «secondo criteri oggettivi e omogenei che tengano conto dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificita' territoriale dei bacini di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale, e del tasso di impatto della criminalita' organizzata, nonche' della necessita' di razionalizzare il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane»;

    la lett. d) indica al Governo di «procedere alla soppressione ovvero alla riduzione delle sezioni distaccate di tribunale, anche mediante accorpamento ai tribunali limitrofi, nel rispetto dei criteri di cui alla lett. b)»;

    la lett. e) indica come «prioritaria linea di intervento» [nell'attuazione di quanto previsto anche dalle lett. b) e d)] «il riequilibrio delle attuali competenze territoriali, demografiche e funzionali tra uffici limitrofi della stessa area provinciale caratterizzati da rilevante differenza di dimensioni». Avuto riguardo all'art. 1 comma 2 lett. b) e d), il principio «direttivo» di primaria importanza nella revisione della geografia giudiziaria (il «primo» principio, addirittura gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri tanto da essere indicato dal delegante al delegato come «prioritaria linea di intervento») e' dunque quello della razionalizzazione del servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino e Palermo), che deve essere necessariamente realizzato (e cosi' e' stato, tranne che nel caso di Pinerolo) mediante decogestionamento del tribunale metropolitano (nel caso di specie di Torino), con trasferimento di carichi sugli uffici giudiziari limitrofi della stessa provincia e aumento delle dimensioni di questi (Pinerolo si trova infatti in provincia di Torino). Il principio di decongestionamento dei grandi Tribunali metropolitani (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo) - unanimemente (e dalla legge-delega) ritenuto obiettivo «prioritario» da perseguirsi nell'ottica della razionalizzazione del servizio giustizia - affonda le proprie radici gia' nel decreto legislativo 491 del 3 dicembre 1999 (in esecuzione dell'art. 1 legge delega 155 del 5 maggio 1999), a seguito del quale era derivato, nella provincia di Torino, l'ampliamento (con sgravio del Tribunale di Torino) dei due Tribunali sub-provinciali/sub-metropolitani di Ivrea e Pinerolo, i quali costituiscono i due pilastri per realizzare lo scopo legislativo, perseguito da molti anni ed oggi incomprensibilmente disatteso, di ridurre il contenzioso che grava sul Tribunale metropolitano di Torino. L'obiettivo della riforma di cui oggi ci occupiamo e' reso palese in tal senso dalla lettera della legge ed ulteriormente esplicitato nella relazione finale al 12 marzo 2012 del Gruppo di lavoro istituito il 13 ottobre 2011 dal Ministero della Giustizia per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie (doc. 3 memoria parte civile) , laddove (pag. 34 e ss.) e' data contezza alla «specificita' delle grandi aree metropolitane, che impone al fine di decongestionare i relativi uffici giudiziari, la ridefinizione dei territori, mediante sdoppiamento degli uffici troppo grandi ed accorpamento delle aree che attualmente gravano sui Tribunali metropolitani agli uffici limitrofi». Detta necessita', che la commissione ministeriale...

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