N. 103 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2012

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Riunito in camera di consiglio, composto dagli Ill.mi sigg.:

1) Elefante dott. Antonino - Presidente;

2) Scola dott. Aldo - Consigliere di Stato;

3) Forte dott. Fabrizio - Consigliere di Cassazione;

4) Metro dott. Adolfo - Consigliere di Stato rel. est.;

5) Franco dott. Amedeo - Consigliere di Cassazione;

6) Russo dott. Silvestro Maria - Consigliere di Stato;

7) Giardina dott. Pasquale - Giudice tecnico.

Ha pronunciato la presente ordinanza collegiale nella causa iscritta nel Ruolo generale dell'anno 2010 al n. 250, vertita tra Ditta individuale Georg Beikircher, in persona dell'omonimo titolare, rappresentato e difeso dall'avv. Anton von Walther e dall'avv.

Massimo Colarizi, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Panama n. 12;

Ricorrente contro: Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Maria Larcher, Cristina Bernardi e dall'avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n. 24, giusta delega a margine della comparsa di costituzione;

Resistente oggetto:

annullamento del decreto dell'assessore all'urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, n. prot.

74.05.02/460880 del 6 agosto 2010, avente ad oggetto: 'GD/8414/0 Titolo comprovante la disponibilita' delle aree', previa disapplicazione dell'art. 3 comma 5 della legge della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige del 30 settembre 2005, n. 7, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 22 gennaio 2010, n.

2, nonche' dell'art. 11 della menzionata legge provinciale n. 2/2010 e, in subordine: annullamento del provvedimento menzionato, previa rimessione alla Corte costituzione della questione di legittimita' costituzionale delle menzionate leggi;

in ulteriore subordine: annullamento del provvedimento menzionato, previa sottoposizione alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nell'ambito di un giudizio interpretativo pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di alcuni quesiti in merito alle menzionate leggi provinciali.

Fatto Con ricorso rubricato al R.G. n. 250/10 il ricorrente ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, l'annullamento del decreto dell'assessore all'urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano prot. 74.05.02/460880 del 6 agosto 2010, che ha dichiarato l'inammissibilita' della domanda di concessione d'acqua a scopo idroelettrico prot. GD/8414/0 perche', nelle more del procedimento, era intervenuta la legge provinciale 22 gennaio 2010, n. 2 che, all'art. 11, ai fini del rilascio della concessione, ha previsto che sia provata la previa disponibilita' delle aree interessate dalla concessione.

La norma ha, infatti, disposto che: 'Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW gia' presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione';

la stessa legge provinciale, inoltre, con l'art. 10, comma 1, ha cosi' modificato l'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 settembre 2005, n. 7: 'L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia dichiara inammissibili e respinge le domande inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali; dichiara altresi' inammissibili le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW, non corredate dal titolo comprovante la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare'.

Il ricorrente afferma l'illegittimita' del provvedimento di declaratoria di...

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