N. 104 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2012

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la presente ordinanza collegiale nella causa iscritta nel Ruolo generale dell'anno 2011 al n. 46, vertita tra Ulrich Hinteregger, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dagli avv.ti Arthur Frei e Federica Scafarelli con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, alla via Giosue' Borsi, 4;

Ricorrente contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher,

Cristina Bernardi e dall'avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n.

24, giusta delega a margine della comparsa di costituzione;

Resistente oggetto: annullamento del provvedimento dell'assessore all'Urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano del 24 novembre 2010, prot. 685446, notificato in data 27 novembre 2010, ad oggetto: domanda di derivazione d'acqua dal rio Lasanca o Luson nel comune di Luson (Bolzano) a scopo idroelettrico (GD/8736) - inammissiblita'; e di ogni altro atto presupposto, connesso o successivo.

F a t t o Con ricorso rubricato al R.G. n. 46/2011 il ricorrente ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, l'annullamento del decreto dell'assessore all'Urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano prot. 685496 notificato il 27 novembre 10, che ha dichiarato l'inammissibilita' della domanda di concessione d'acqua a scopo idroelettrico prot. 8736 perche' la L.P. 22 gennaio 2010, n. 2, all'art. 11, ai fini del rilascio della concessione, ha previsto che sia provata la previa disponibilita' delle aree interessate dalla concessione.

La norma ha, infatti, disposto che: 'Per le domande di derivazione a scopo idroelettrico con una potenza nominale media fino a 3 MW gia' presentate e non ancora istruite, il titolo comprovante la disponibilita' delle aree interessate dagli eventuali impianti e infrastrutture da realizzare va presentato entro e non oltre i cinque mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione';

la stessa L.P., inoltre, con l'art. 10, comma 1 ha cosi' modificato l'art. 3, comma 5 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7: 'L'assessore provinciale competente in materia di acque pubbliche ed energia dichiara inammissibili e respinge le domande inattuabili o contrarie al buon regime delle acque o ad altri interessi generali; dichiara...

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