N. 102 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2012

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della L.P. 22 gennaio 2010, n. 2 e dell'art. 10 della medesima L.P. n. 2/10, di modifica dell'art. 3, comma 5 della L.P. 30 settembre 2005, n. 7 e dell'art. 24, comma 1 della L.P. 21 dicembre 2011, n.15, che ha ulteriormente modificato l'art. 3 comma 5 della L.P. n. 7/05, per violazione degli artt. 39, 49 e 56 del Trattato e dei principi contenuti nelle direttive 2003/54/CE, 2001/77/CE, nonche' dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 41 e 117, comma 3 della Costituzione con riferimento all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

Sospende il giudizio in corso;

Dispone che, a cura della cancelleria, gli atti del giudizio siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e sia comunicata al Presidente del Consiglio provinciale di Bolzano.

Cosi' deciso, in Roma, nella sede del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, il 22 febbraio 2012.

Il Presidente: Elefante

IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLA ACQUE PUBBLICHE Ha pronunciato la presente ordinanza collegiale nella causa iscritta nel Ruolo generale dell'anno 2010 al n. 249, vertita tra Peg-Prettau Energie - Predoi Energia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Anton von Walther e dall'Avv. Massimo Colarizi, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo in Roma, via Panama, 12; ricorrente;

Contro Provincia autonoma di Bolzano, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Renate von Guggenberg, Stephan Beikircher,

Cristina Bernardi e dall'Avv. Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa n.

24, giusta delega a margine della comparsa di costituzione;

resistente.

Oggetto:

Annullamento del decreto dell'Assessore all'Urbanistica, ambiente ed energia della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, n. prot. 74.05.02/478467 d.d. 17.08.2010, avente ad oggetto:

'GD/7661/0 - Titolo comprovante la disponibilita' delle aree', previa disapplicazione dell'art. 3 comma 5° della legge della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige del 30 settembre 2005, n. 7, come modificato dall'art. 10 della legge provinciale 22 gennaio 2010, n.

2, nonche' dell'articolo 11 della menzionata legge provinciale n.

2/2010 e, in subordine: annullamento del provvedimento menzionato, previa rimessione alla Corte costituzione della questione di legittimita' costituzionale delle menzionate leggi;

in ulteriore subordine: annullamento del provvedimento menzionato, previa sottoposizione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'ambito di un giudizio interpretativo pregiudiziale ex art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, di alcuni quesiti in merito alle menzionate leggi provinciali.

Fatto Con ricorso rubricato al R.G. n. 249/10 la 'Peg Prettau Energie Spa' ha chiesto, dinanzi a questo Tribunale, l'annullamento del decreto dell'Assessore all'Urbanistica, Ambiente ed Energia della Provincia autonoma di Bolzano prot. 74.05.02/478467 del 17/8/10, che ha dichiarato l'inammissibilita' della domanda di concessione d'acqua a scopo idroelettrico prot. GD/7261/0 perche', nelle more del procedimento, era intervenuta la L.P. 22 gennaio 2010 n. 2 che, all'art. 11, ai fini del rilascio della concessione, ha previsto che sia provata la previa disponibilita' delle aree interessate dalla concessione.

La norma ha...

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