N. 97 ORDINANZA (Atto di promovimento) 8 marzo 2011

IL TRIBUNALE A scioglimento della riserva che precede il Tribunale osserva in fatto e diritto quanto segue:

con il ricorso introduttivo della lite la ricorrente si doleva del rifiuto degli organi deputati alle operazioni di aggiornamento delle graduatorie de quibus di trasferire il proprio punteggio derivante dalla abilitazione conseguita presso la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario e richiamava giurisprudenza amministrativa alla medesima favorevole.

Sia il Ministero sia i suoi organi locali restavano contumaci.

Disposta l'integrazione del contradditorio con i soggetti che avrebbero potuto trarre pregiudizio dall'accoglimento delle doglianze attoree, solo uno di essi era a costituirsi.

Come gia' osservato in sede interinale, opinione condivisa anche dal Tribunale epigrafato in composizione collegiale, l'art. l , comma quarto, quater del d.l. n. 134/09 convertito dalla legge n. 167/09, preclude il predetto trasferimento.

Per completezza espositiva si trascrive il punto A4 dell'allegato al d.l. n. 97/04:

'A.4) Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) a seguito di un corso di durata biennale, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1, sono attribuiti ulteriori punti 30, di cui 24 per il biennio di durata legale del corso, equiparato a servizio specifico per la classe di insegnamento cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi di piu' abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato; per le altre abilitazioni sono attribuiti punti 6.'.

Onde non appare dubbio che, nella specifica terminologia di settore,il punteggio di cui si discute sia annoverabile, stricto iure, tra i titoli di servizio.

Cio' premesso in punto di rilevanza,quanto alla non manifesta infondatezza il Tribunale osserva quanto segue.

Anche a tacere dell'intervento della norma qui censurata sub indice e, quindi, della violazione dell'art. 6 della CEDU nell'interpretazione fornita dalla Corte di Strasburgo, (diritto internazionale pattizio da non ritenersi allo stato 'comunitarizzato' in forza del richiamo operato dal Trattato di Lisbona), e,quindi dell'art. 117 della Costituzione, non sembra, come gia' ritenuto dalla giurisprudenza amministrativa nello scrutinio del diritto secondario o se si preferisce, all'esito della privatizzazione, di fonte negoziale, (sussiste allo...

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