N. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 gennaio 2012

P.Q.M.

Ritiene quindi di rimettere, a quest'Ecc.ma Corte, per violazione dei parametri Costituzionali sopraenunciati, la questione di incostituzionalita' che non gli appare manifestamente infondata dell'art. 5 D.L.vo 4.3.2010 n. 28 nella parte in cui prevede:

  1. 'Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto', perche' dovrebbe essere sostituito dalla parole puo' esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto';

  2. nonche' di rimettere la questione di incostituzionalita' che non gli appare manifestamente infondata dell'art. 5 D.L.vo 4.3.2010 n. 28 nella parte in cui prevede 'L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza'.

La questione prospettata e' rilevante nella presente causa, perche' questo giudice, in caso di accoglimento della questione,potrebbe passare direttamente alle ulteriori fasi del suo processo senza far attivare alla parte il procedimento del D.L.vo 4.3.2010 n. 28.

Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria,gli incombenti, di cui all'art. 23

L. n. 87/1953.

Torino, addi' 16 gennaio 2012 Il Giudice: Toscano

IL TRIBUNALE Nella causa civile n. r.g. 21.753/11, di questione incidentale di costituzionalita'.

Il giudice, a scioglimento della riserva,che precede, osserva.

In fatto Con citazione, 11.07.11, i sigg. Bessone Michele, Bessone Carla,

Bessone Anna e Bessone Paolo agiscono contro Marrulli Angela per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 7.304,47, quale corrispettivo di spese di riscaldamento per gli anni 2005-2010 e di risarcimento danni conseguenti ad un contratto di locazione intrattenuto tra la dante causa degli attori, la defunta signora Maria Vittoria Bosco, con la convenuta Marrulli Angela e relativo all'immobile, sito in Torino in via Buenos...

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