N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 giugno 2011

LA CORTE DI APPELLO Ha emesso la seguente ordinanza.

Vista l'ordinanza n. 22357 emessa alla udienza del 27.5.2010, depositata in data 11.6.2010, con la quale la Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se piu' brevi, ai processi gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione:

Osserva La questione di legittimita' costituzionale sollevata con la citata ordinanza dalla S.C., e' rilevante nel presente giudizio, in quanto, ove dovesse venir meno, a seguito dell'accoglimento della stessa, la richiamata disposizione normativa e, quindi, la possibilita' di applicazione dei termini di prescrizione piu' lunghi, ovverosia di quindici anni, per i procedimenti gia' pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, il reato ascritto all'imputato nel presente procedimento, tenuto conto dell'epoca del commesso reato (dal marzo 1996 al febbraio 1998), sarebbe gia' prescritto nel termine di anni dieci. anche tenuto conto dei periodi di sospensione del suo decorso, a causa dei rinvii del dibattimento disposti, su istanza o per impedimento del difensore o dell'imputato (Cassazione penale, sez. un. 28 novembre 2001. n. 1021 Cremonese Cass. pen 2002, 1308, 2798 - Riv. pen. 2002, 358 - Giur. it. 2002.

1678 - Giur. it. 2002. 2131) e dei periodo di sospensione.

Ritiene, altresi', questa Corte che la questione di legittimita' costituzionale, sollevata dalla Suprema Corte, non sia, nei limiti della cognizione ex art. 129 c.p.p. riservata in questa sede, manifestamente infondata, sulla base delle condivisibili argomentazioni svolte, autorevolmente, dal Supremo Collegio, a proposito del contrasto tra l'art. 10 comma 3 della L. n. 251 del 2005 e l'art. 117 Cost. 2.1. e che qui si riportano: '... Con la sentenza n. 393 del 2006 la Corte costituzionale ha premesso che l'art. 2 c. p., comma 4 deve essere interpretato, ed e' stato costantemente interpretato dalla giurisprudenza sia del giudice delle leggi che di quello di legittimita'. nel senso che la locuzione 'disposizioni piu' favorevole al reato' si riferisce a tutte quelle norme che apportino modifiche in melius alla disciplina di una fattispecie criminosa, ivi comprese quelle che incidono sulla prescrizione del reato, in coerenza...

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