n. 205 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 giugno 2013 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza interlocutoria sul ricorso 15982-2007 proposto da Spagnoli Angelo, C.F. SPGNGL30T24A345H, presso la Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Ludovici Rodolfo, ricorrente;

Contro comune di L'Aquila in persona del sindaco p.t. P.I. 800022700660, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. D'Arezzo, 18, presso lo studio dell'avv. Petillo Alfredo, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliani Paola, controricorrente;

Avverso la sentenza n. 4/2007 della Corte d'Appello di Roma, depositata il 28 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 2013 dal Consigliere dott. Gaetano Antonio Bursese;

Udito il p.m. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Lucio Capasso che ha concluso per l'improcedibilita', in subordine, il rigetto del ricorso. Letti gli atti;

Ritenuto in fatto 1. - Angelo Spagnoli con atto notificato in data 25 maggio 2007 ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4/2007 emessa dalla Corte d'Appello di Roma - sezione Usi Civici - depositata in data 28 marzo 2007 e comunicata in data 19 aprile 2007, con la quale era stato respinto il reclamo da lui formulato avverso la sentenza del Commissariato regionale per gli Usi Civici dell'Abruzzo n. 26, del 18-26 ottobre 2005. Occorre premettere che la presente vicenda ha avuto inizio nel 1993 quando quel Commissario per gli Usi Civici, a seguito di un esposto nel quale si denunziava un'occupazione abusiva del suolo gravato da uso civico (terre demaniali), iniziava d'ufficio la causa de qua, evocando in giudizio il Comune dell'Aquila ed esso Angelo Spagnoli, che aveva occupato e recintato alcuni fondi, sottraendoli al pubblico transito, fondi che si ritenevano di natura demaniale civica. Il Commissario, con la sentenza reclamata, dichiarava la natura demaniale civica dei terreni in contestazione riscontrata sulla base della documentazione acquisita e delle indagini storiche condotte. La corte capitolina - sez. usi civici - rigettava il reclamo avverso la sentenza commissariale, disattendendo in primo luogo l'eccezione relativa all'illegittimita' dell'intero processo di primo grado in quanto iniziato d'ufficio dallo stesso Commissario decidente, in violazione del principio della terzieta' del giudice, da ultimo ribadito dal testo novellato dell'art. 111 della Costituzione sul giusto processo. Al riguardo la corte capitolina richiamava la sentenza n. 46 del 20 febbraio 1995 della Corte costituzionale che aveva dichiarata l'illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927 se interpretato come preclusivo del potere del commissario per la liquidazione degli usi civico di esercitare d'ufficio la propria giurisdizione, una volta trasferite alle Regioni le funzioni amministrative previste dal primo comma. La Corte costituzionale aveva infatti ritenuto che la confluenza nel giudice anche di poteri d'impulso processuale poteva...

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