n. 66 ORDINANZA 26 marzo - 1 aprile 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, promosso dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di M.I. e Z.L. con ordinanza del 21 febbraio 2013, iscritta al n. 129 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 marzo 2014 il Giudice relatore Giuseppe Frigo. Ritenuto che, con ordinanza del 21 febbraio 2013, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 197, comma 1, lettera d), del codice di procedura penale, nella parte in cui «non consente l'assunzione come testimoni dei Giudici che hanno composto il Collegio nell'ambito del processo in cui hanno svolto le loro funzioni anche nella ipotesi in cui la prova testimoniale sia unicamente finalizzata all'accertamento di un errore materiale nell'atto al quale figurano avere partecipato»;

che la Corte rimettente riferisce che, nel giudizio di appello di cui e' investita, sussiste l'esigenza di accertare l'effettiva composizione del Tribunale collegiale di Vicenza davanti al quale si e' svolta l'udienza dibattimentale di primo grado del 16 ottobre 2009: cio', in correlazione all'eccezione di nullita' della sentenza impugnata per violazione del principio di immutabilita' del giudice (art. 525, comma 2, cod. proc. pen.), sollevata dai difensori degli imputati nei motivi di appello;

che a fronte dell'indicazione contenuta nel verbale di udienza, stando alla quale il collegio era composto da tre giudici tutti in servizio presso il Tribunale di Vicenza, risultava agli atti un decreto del Presidente della Corte d'appello di Venezia del 9 ottobre 2009, che aveva disposto l'applicazione al Tribunale, per la predetta udienza, di un giudice in servizio presso la Corte d'appello;

che tale circostanza faceva supporre che vi fosse stato un errore materiale nella redazione del verbale di udienza, il cui accertamento avrebbe consentito di superare l'eccezione di nullita' formulata dalla difesa;

che, al fine di confermare una simile ipotesi, si rendeva necessario procedere all'esame testimoniale dei giudici dianzi indicati, ovvero del cancelliere che aveva redatto il verbale;

che a siffatto...

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