N. 94 ORDINANZA 4 - 18 aprile 2012

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Alfonso QUARANTA;

Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,

Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI,

Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli articoli 186, comma 2, e 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promosso dal Tribunale di Trento nel procedimento penale a carico di M.T. con ordinanza del 15 giugno 2011, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2011.

Udito nella camera di consiglio del 7 marzo 2012 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi.

Ritenuto che il Tribunale di Trento, con ordinanza del 15 giugno 2011 (r.o. n. 227 del 2011), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 186, comma 2, in 'combinato disposto' con l'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), laddove 'prevede il ricorso allo strumento penale per sanzionare la guida in stato di ebbrezza di chi conduca qualunque tipo [di] veicolo, compreso il velocipede, e non lo utilizzi invece limitatamente alla guida di veicoli a motore (dotati di un potenziale di rischio altamente piu' elevato), o comunque non prevede sanzioni differenziate tra veicoli a motore e non a motore, proporzionate al tipo di rischio immesso nella circolazione';

che il rimettente premette di procedere nei confronti di un imputato accusato del reato di cui all'art. 186, commi 2, lettera c), e 2-sexies, del decreto legislativo n. 285 del 1992, commesso il 27 giugno 2010, per aver guidato un velocipede in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico accertato tra le ore 22,00 e le ore 7,00 pari a 2,78 g/l e 2,71 g/l);

che, ad avviso del rimettente, in considerazione dell'eterogeneita' dei mezzi per la circolazione su strada attualmente esistenti, il legislatore ha provveduto a una classificazione dei veicoli, includendo in questa, tra gli altri, i velocipedi (art. 47, comma 1, lettera c, del codice della strada) e stabilendo poi una puntuale disciplina per i differenti veicoli (artt. da 48 a 63 del medesimo codice);

che, vietando la guida in stato di ebbrezza e sanzionandola variamente in relazione al tasso alcolemico accertato, l'art. 186 del codice della strada non richiama la nozione di veicolo di cui al citato art. 47 e, nondimeno, 'il legislatore, pur potendo utilizzare sostantivi maggiormente generici nella descrizione della condotta censurata, ne sceglie uno, e cioe' 'guida', che si connota per essere comunemente applicato in tema di automezzi, vale a dire di autoveicoli';

che da tale rilievo discenderebbe il primo sospetto che la norma incriminatrice non possa essere applicata indiscriminatamente a tutti i...

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