N. 347 ORDINANZA 29 novembre 2010 - 1 dicembre 2010

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Francesco AMIRANTE;

Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di C. G. con ordinanza dell'8 marzo 2000, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2010.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 settembre 2010 il giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza dell'8 marzo 2000, trasmessa dalla cancelleria, dopo quasi dieci anni, il 16 dicembre 2009 e pervenuta alla Corte il 10 febbraio 2010 (r.o. n. 119 del 2010), il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui 'non prevede l'incompatibilita' a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza in giudizio abbreviato, la posizione d'imputato concorrente nel medesimo reato';

che il giudice a quo riferisce di essere investito del processo penale nei confronti di due persone, imputate, in concorso tra loro, del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il 'Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza');

che nei confronti di uno degli imputati si era proceduto, previa separazione dei processi, nelle forme del giudizio abbreviato, in esito al quale l'imputato stesso era stato assolto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto;

che nel corso dell'udienza preliminare nei confronti dell'altro imputato, il difensore di quest'ultimo aveva eccepito - con l'adesione del pubblico ministero - l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 25 e 101

Cost., nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a celebrare l'udienza preliminare del giudice che abbia definito, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, la posizione di un imputato...

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