n. 186 ORDINANZA 23 - 25 giugno 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, promossi dalla Corte d'appello di Lecce, seconda sezione penale, con ordinanza del 4 novembre 2013 e dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Torino con ordinanza del 20 dicembre 2013, iscritte ai nn. 24 e 26 del registro ordinanze 2014 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 11 e 12, prima serie speciale, dell'anno 2014. Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 2014 il Giudice relatore Marta Cartabia. Ritenuto che, con ordinanza del 4 novembre 2013 (r. o. n. 24 del 2014), la Corte d'appello di Lecce, seconda sezione penale, ha dubitato della legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49, in riferimento all'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

che, piu' precisamente, la Corte d'appello ha considerato che il citato art. 4-bis, riformando il trattamento sanzionatorio di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), senza attribuire rilievo alla tipologia delle sostanze stupefacenti, avrebbe un contenuto totalmente disomogeneo...

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