n. 59 ORDINANZA 24 - 27 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), con l'allegata Tabella A, promossi dal Tribunale ordinario di Orvieto con ordinanza del 4 giugno 2013, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con due ordinanze del 24 maggio 2013, dal Tribunale ordinario di Forli', sezione distaccata di Cesena, con ordinanza del 17 luglio 2013 e dal Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232, 237 e 245 del registro ordinanze 2013 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 41, 44, 45 e 47, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 2014 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Orvieto, con ordinanza del 4 giugno 2013, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze del 24 maggio 2013, il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, con ordinanza del 16 luglio 2013, rispettivamente iscritte ai nn. 212, 231, 232 e 245 del registro ordinanze 2013, hanno sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), in riferimento, nel complesso, agli artt. 70, 72, primo e quarto comma, 77, secondo comma, 3, 5 e 81 della Costituzione;

che il Tribunale ordinario di Orvieto, il Tribunale ordinario di Forli', sezione distaccata di Cesena - quest'ultimo con ordinanza del 17 luglio 2013, iscritta al n. 237 del registro ordinanze del 2013 - e il Tribunale ordinario di Sanremo, sezione distaccata di Ventimiglia, hanno sollevato, nel complesso, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, con l'allegata Tabella A, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), limitatamente alla prevista soppressione del Tribunale ordinario di Orvieto, della sezione distaccata di Cesena del Tribunale ordinario di Forli', del Tribunale ordinario di Sanremo e della relativa sezione distaccata di Ventimiglia, in riferimento, nel complesso, agli artt. 5, 24, primo comma, 25, primo comma, 41, primo comma, 72, primo e quarto comma, 76 e 77, secondo comma, Cost.;

che, nelle ordinanze di rimessione iscritte ai nn. 212, 237 e 245 del registro ordinanze 2013, i giudici a quibus assumono la rilevanza delle questioni, atteso che le successive udienze dei giudizi principali, incardinati dinanzi a loro, si sarebbero tenute dopo l'acquisto di efficacia del d.lgs. n. 155 del 2012, e, dunque, rispettivamente, dinanzi al Tribunale ordinario di Terni, al Tribunale ordinario di Forli' e al Tribunale ordinario di Imperia;

che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, premesso in entrambe le ordinanze di essere stato adito, tra l'altro, da avvocati «che gravitano prevalentemente sulla sede distaccata di Ostia», della cui soppressione si dolevano, osserva, in punto di rilevanza, che sono stati impugnati provvedimenti del Presidente della Corte d'appello di Roma e del Presidente del Tribunale ordinario di Roma, con i quali era stata in parte avviata e, in parte realizzata, la soppressione della suddetta sezione distaccata, e dei quali disponeva la sospensione con ordinanza cautelare, provvedimenti che poggiavano sulla delega legislativa di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011;

che, quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale ordinario di Orvieto, nel sottoporre al vaglio della Corte l'art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, deduce: a) l'illegittimita' costituzionale dello stesso in quanto norma intrusa rispetto all'oggetto del decreto-legge convertito, in ragione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, in particolare nella...

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