n. 48 ORDINANZA 10 - 13 marzo 2014 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile promosso, nel giudizio vertente tra S.C. ed altra e M.A. ed altri, dal Giudice di pace di Milano con ordinanza del 22 ottobre 2012, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 2013. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 febbraio 2014 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che, con ordinanza depositata il 22 ottobre 2012, il Giudice di pace di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 54, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51 (rectius: 51, secondo comma) del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il giudice di pace - che ritenga di non poter essere o di non poter apparire imparziale a causa del proprio trattamento economico fondato sul "cottimo", ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), cioe' basato su un certo compenso per ogni procedimento definito o cancellato dal ruolo - possa astenersi senza autorizzazione del capo dell'ufficio;

che il rimettente, adito dalla conducente e dalla proprietaria di un'autovettura tamponata da un veicolo risultato privo di copertura assicurativa al momento del sinistro, dovendo decidere sulle eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di improponibilita' della domanda formulate dalla Societa' Generali Assicurazioni s.p.a., evocata in giudizio quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ritiene di dover sollevare preliminarmente la suddetta questione di legittimita' costituzionale;

che il giudice a quo evidenzia che, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, Cost., ogni processo deve svolgersi davanti «a giudice terzo e imparziale», il quale dovrebbe non solo essere, ma anche apparire tale;

che, a suo avviso, quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 374 del 1991 - secondo cui «Ai magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice di pace e' corrisposta un'indennita' [...] di euro 56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo» - farebbe sorgere nel giudicante un interesse personale a decidere la causa in un certo senso - quello che gli consentirebbe di...

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