N. 159 ORDINANZA 20 - 28 aprile 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Paolo MADDALENA;

Giudici: Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,

Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI;

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, sesto e decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), promosso dalla Corte di appello di Firenze nel procedimento penale a carico di H.A. ed altro, con ordinanza del 19 febbraio 2010, iscritta al n. 331 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 2010.

Udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2011 il Giudice relatore Giuseppe Frigo.

Ritenuto che, con ordinanza del 19 febbraio 2010, la Corte di appello di Firenze ha sollevato, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, sesto e decimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.

1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') e degli artt. 2-ter, primo e terzo comma, e 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), nella parte in cui prevedono che i procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, si svolgono in camera di consiglio, precludendone cosi' la trattazione in udienza pubblica anche in presenza di una richiesta in tal senso degli intervenienti;

che la Corte rimettente riferisce di essere investita degli appelli avverso due distinti decreti del Tribunale di Pisa, con i quali erano state disposte, nei confronti degli appellanti, rispettivamente, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale per la durata di tre anni e la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di alcuni immobili;

che, nel corso del giudizio di impugnazione avverso il decreto di confisca, i difensori, richiamando due decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo (la sentenza 13 novembre 2007, emessa nella causa Bocellari e Rizza contro Italia, e la sentenza 8 luglio 2008, emessa nella causa Perre e altri contro Italia), avevano chiesto che il procedimento fosse trattato in forma pubblica, sulla base di un'interpretazione adeguatrice delle norme interne, ovvero, in subordine, che fosse sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art.

2-ter della legge n. 575 del 1965, per violazione degli artt. 24 e 117, primo comma, Cost.;

che - riuniti i procedimenti di appello relativi alla misura personale e a quella patrimoniale, stante la loro evidente connessione, e ritenuto valevole per entrambi il motivo di gravame concernente il rito da seguire - il collegio ha sollevato la questione di costituzionalita', con...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT