n. 99 SENTENZA 13 maggio - 5 giugno 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2014, depositato in cancelleria il 2 settembre 2014 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Ezio Zanon per la Regione Veneto. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 23 agosto 2014, ricevuto dalla resistente il 28 agosto 2014 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 2 settembre 2014 (reg. ric. n. 69 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni). 1.1.- La norma impugnata introduce, dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, i nuovi commi 6-bis e 6-ter. Il primo e' finalizzato espressamente all'attuazione della disciplina posta al comma 2-bis dell'art. 3 della stessa legge n. 60 del 1993, ove si vieta al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza. Con il comma 6-bis citato, in particolare, si prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, emani indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture di ricovero e custodia per gli animali. Il nuovo comma 6-ter - che risulta essere la sola disposizione posta effettivamente ad oggetto d'impugnazione - aggiunge che le strutture e le recinzioni in questione, realizzate secondo le modalita' indicate dalla Giunta, «sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi». 1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata contrasta con il primo comma dell'art. 117 Cost., in quanto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, come recepito mediante l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche). In particolare, il paragrafo 3 dell'art. 6 della citata direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE stabilisce che qualunque piano o progetto che possa riguardare le zone di speciale conservazione cui si riferiscono i commi precedenti sia posto ad oggetto d'una valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, e che l'intervento ottenga un provvedimento favorevole («accordo») dalle autorita' nazionali competenti solo quando vi sia certezza che esso non pregiudichera' l'integrita' del sito medesimo. La disciplina nazionale di recepimento - prosegue il ricorrente - ha demandato a Regioni e Province il compito di attuazione del procedimento di verifica. La norma impugnata sarebbe illegittima in quanto eluderebbe la «rete di tutela» apprestata dal legislatore eurounitario e da quello nazionale, consentendo la realizzazione delle strutture di ricovero alla sola condizione della loro conformita' alle indicazioni tecniche della Giunta regionale. 1.3.- Il ricorrente assume, inoltre, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza esclusiva a legiferare in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Nella specie, si tratterebbe di disciplina regionale idonea a diminuire i livelli di tutela dell'ambiente. La Regione Veneto avrebbe dovuto limitarsi ad intervenire sulla normativa regionale, e nei limiti competenziali tipici della stessa, senza la pretesa di incidere sugli strumenti di matrice nazionale per la protezione dell'ambiente. A tale proposito, il ricorrente evoca la normativa richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2014, di impugnazione della legge regionale in oggetto, anzitutto a proposito della pianificazione dei bacini idrogeologici, i cui strumenti sono sovraordinati ai piani territoriali ed ai programmi...

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