n. 99 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 gennaio 2018 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI BOLOGNA Sezione 3 riunita con l'intervento dei signori: Marulli Marco, Presidente e relatore;

Buccelli Morris, giudice;

Giorgi Giovanni, giudice;

Ha emesso la seguente ordinanza, sul ricorso n. 1192/2016 depositato il 20 dicembre 2016 avverso cartella di pagamento n. 02020160019558336 000 Tas.Automobili 2013;

Contro Regione Emilia Romagna;

Proposto dal ricorrente: Montaguti Giampaolo, via Campaiaio 14 - Granaglione 40046 Alto Reno Terme (BO). Rilevato in fatto che, impugnando l'estratto di ruolo in atti, comprovante l'iscrizione a ruolo della somma di euro 640,75 a fronte della mancata corresponsione della tassa automobilistica dovuta per l'anno 2013 in relazione al veicolo tg BOE52419, ne ha chiesto l'annullamento sul presupposto che il veicolo in questione, essendo stato immatricolato nell'anno 1990, godeva dell'esenzione prevista dall'art. 63, comma 2, legge n. 342/2000;

che si e' costituita la Regione Emilia-Romagna chiedendo respingersi il ricorso, giacche' la specie risulta regolata dall'art. 7, comma 2, legge regionale n. 15/2012 che esenta i veicoli ultraventennali, come quello del ricorrente - che, peraltro non soddisfa le altre condizioni ivi prescritte - dal pagamento della tassa in questione a condizione che siano classificati d'interesse storico o collezionistico e siano iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, previsti dall'art. 60 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e dal relativo regolamento attuativo;

Considerato in diritto che in relazione alla vicenda in decisione occorre sollevare d'ufficio in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma regionale dianzi richiamata;

che, invero, quanto alla rilevanza, mette conto osservare che la Regione, come dalla stessa espressamente enunciato nelle proprie controdeduzioni, ha inteso procedere alla riscossione del tributo evaso sul presupposto che l'autoveicolo di che trattasi ricade nella fascia di anzianita' compresa tra i 20 ed i 30 anni, sicche', non essendone attestato l'interesse storico o collezionistico in ragione della pregressa iscrizione in uno dei registri a cio' deputati, non gode dell'esenzione prevista dall'art. 7 in parola ed e' percio' assoggettato al pagamento della tassa dovuta in via ordinaria;

che e' dunque evidente che, malgrado l'anzianita' comprovata dalla data di immatricolazione, la tassa e' qui...

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