n. 95 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 novembre 2017 -

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI CAMPANIA Sezione 6 riunita con l'intervento dei signori: Verrusio Mario - Presidente e relatore;

D'Isa Claudio - Giudice;

Iazzetti Alessandro - Giudice;

Ha emesso la seguente ordinanza, sull'appello n. 12086/2016 depositato il 22 dicembre 2016;

Avverso la pronuncia sentenza n. 7654/2016 Sez. 8 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli;

Contro: Mignone Andrea, via Nicola Nicolini n. 40 sc. C 80141 Napoli;

difeso da: Chianese Antonio, via Suor Orsola n. 5 - 80100 Napoli;

Proposto dall'appellante: Ag. Entrate - Riscossione - Napoli;

Difeso da: Sartorio D'Analista Massimo, corso Vittorio Emanuele n. 416 - 80135 Napoli (NA). Atti impugnati: cartella di pagamento n. 07120120011342280 IVA-Altro 2008;

cartella di pagamento n. 07120120157289410 IRAP 2009;

cartella di pagamento n. 07120130039501956 IVA-Altro 2009;

cartella di pagamento n. 07120130067402764 TARSU/TIA 2010;

cartella di pagamento n. 07120130067402764 TARSU-TIA 2011;

cartella di pagamento n. 07120140425495611 IVA-Altro 2011;

cartella di pagamento n. 07120140425495611 IRAP 2011;

preavviso di fermo amministrativo n. 07180201500014680000 IVA-Altro 2011. Premesso: che oggetto dell'appello e' la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli sezione 8ª n. 7654/2016, che ha accolto il ricorso del contribuente Andrea Mignone avverso preavviso di fermo amministrativo (emesso e notificato da Equitalia Sud spa), in quanto - accertato che le presupposte cartelle esattoriali «sono state notificate all'indirizzo di via Nicolini n. 40 e che non era stato possibile la consegna del plico per irreperibilita' del contribuente era stato affidato al portiere dello stabile» - rilevava che «in caso di notifica di atti da parte di messi ai sensi dell'art. 139/140 c.p.c., in base alle ultime disposizioni in materia risulta corretto affermare che - chi promuove la notifica deve fornire necessariamente la prova di aver messo il destinatario nelle condizioni di conoscere il contenuto dell'atto. (...) la predetta prova deve essere rappresentata dall'avviso di ricevimento postale della raccomandata inviata ai sensi dell'ultimo comma del predetto articolo (...)», e quindi, difettando la prova dell'avviso di ricevimento postale della comunicazione di avvenuta notificazione (cd. CAN), riteneva la nullita' delle notificazioni delle presupposte cartelle e statuiva l'annullamento dell'atto impugnato (preavviso di fermo);

che Equitalia Servizi di Riscossione SpA (quale incorporante anche di Equitalia Sud Spa) ha proposto appello avverso la detta sentenza, deducendo come motivo l'errore del Giudice di primo grado per aver ritenuto la notifica effettuata a mezzo messo e non aver percepito che, diversamente, la notifica di tutte le cartelle era avvenuta a mezzo posta raccomandata diretta, sicche' era sufficiente ai fini della validita' della notificazione delle cartelle che i plichi fossero giunti al domicilio del destinatario ancorche' consegnati al portiere dello stabile in sua precaria assenza, senza alcuna necessita' di ulteriore raccomandata di avvenuta notifica;

che l'appellato contribuente, benche' ritualmente intimato, e' rimasto assente in questo grado;

Precisato che il preavviso di fermo amministrativo impugnato e' fondato su cinque cartelle esattoriali recanti tutte ruoli o per imposte erariali, e relative sanzioni, o per imposte comunali, e relative sanzioni, sicche' la giurisdizione e' tributaria;

Considerato pregiudizialmente: che il subentro (dal 1° luglio 2017) della Agenzia delle entrate riscossioni nella funzione e nei compiti di Equitalia Servizi di Riscossione spa, e relativa soppressione di questa, non ha alcun effetto interruttivo sul presente processo, sia perche' la legge prevede il subentro dell'Agenzia ope iuris in tutti i rapporti anche processuali, sia perche' trattasi di fenomeno di successione di munus, diverso dalla successione tra enti giuridici: «fenomeno con non implica successione universale, ma diversamente dal «passaggio di attribuzioni fra amministrazioni pubbliche, con trasferimento della titolarita' sia delle strutture burocratiche che dei rapporti amministrativi pendenti ma senza una vera soluzione di continuita' e, quindi, senza maturazione dei presupposti dell'evento interruttivo» da ult., riguardo l'analogo fenomeno INPDAP-INPS, Corte dei conti prima sezione centrale di appello 15 giugno 2017 n. 202 (da prima, Consiglio di Stato sez. VI, n. 3369 del 3 luglio 2014 e precedenti ivi richiamati);

che nulla rileva che allo stato l'ente subentrante sia rappresentato da difensore di libero foro, atteso che la questione non attiene allo jus postulandi;

ne' e' rilevante che non si sia costituita direttamente l'Agenzia, perche' il processo continua a prescindere;

Rilevato che effettivamente il Giudice di prime cure ha raggiunto la decisione considerando le cartelle come notificate da messi e che in fatto, come risulta dalla documentazione depositata fin dal primo grado da Equitalia Sud Spa, la notificazione per tutte le cartelle e' avvenuta a mezzo posta raccomandata A.R. diretta, cioe' senza l'intermediazione di ufficiale notificatore;

Considerato: che rispetto alla detta situazione di fatto emergente dagli atti, stando alla giurisprudenza della suprema Corte di cassazione (costituente diritto vivente, cfr. di seguito) deve ritenersi - ai sensi dell'art. 1 comma 161 legge n. 296/2006 (per il tributo locale) e dell'art. 14 comma 1 prima periodo prima parte legge n. 890/1982 (per i tributi erariali) - esistente valida e regolare la notifica di ciascuna delle cartelle perche' avvenuta direttamente a mezzo posta, dovendosi applicare le disposizioni in materia di regolamento postale per gli atti a firma (nella specie, rationem temporis, decreto ministeriale 1° ottobre 2008, art. 27, che non pone alcun ordine e che consente la consegna anche direttamente al portiere senza alcuna ricerca del destinatario) e non quelle della notificazione a mezzo posta nella forma di cui alla legge n. 890/1982, e dunque non necessaria ne' la specificazione della attivita' di ricerca del destinatario e della attestazione espressa di sua effettiva constatata precaria assenza nonche' della attestazione espressa della precaria assenza delle altre persone secondo ordine abilitate a riceverla prima del portiere dello stabile, ne', soprattutto, l'invio di raccomandata di comunicazione di avvenuta notificazione, cosi' come disposto dall'art. 7 ult. comma legge n. 890/1982, nel caso di consegna a persona diversa dal destinatario;

che tale infatti e' il consolidato indirizzo delle suprema Corte di cassazione (ex multiis, ordinanza n. 14196/2014) che proprio sui punto specifica: «Ai fini che qui importano occorre rammentare che l'art. 60 decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, che riguarda direttamente le imposte sui redditi ma e' specificamente richiamato anche ai fini dell'imposta di registro, per quel che qui specificamente rileva - art. 52 decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986 - prevede che la notificazione e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti codice di procedura civile, e che i compiti dell'ufficiale giudiziario sono svolti «dai messi comunali o dai messi autorizzati dall'ufficio». Orbene, si e' affermato da Cassazione n. 9111/2012 che la legge n. 890/82 regola esclusivamente la notifica (ex art. 149 c.p.c.) eseguita dall'ufficiale giudiziario, non altre forme di notifica, in particolare non quelle previste dalle singole leggi di imposta nonche' dal decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 («le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento»). Si e' quindi ricordato che (sentenza 28 luglio 2010 n. 17598) «a decorrere ... dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della ... legge n. 146 del 1998), e' stata concessa agli uffici finanziari la facolta' di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale (Cassazione n. 15284 del 2008)»: «cio' significa che, cosi' come e' stabilito per la notifica degli atti processuali dal decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, il notificante e' abilitato alla notificazione dell'atto senza...

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