n. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 febbraio 2018 -

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA Settima Sezione Civile Nella persona del giudice dott. Roberto Bonino, ha pronunciato la seguente Ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 727 /2017 promossa da: Leonardo Zuccarino, codice fiscale ZCCLRD43L17D951L, elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso l'avvocato Zigrino Anna Maria che lo rappresenta e difende - Attore;

Contro GE.FI.L. - Gestione Fiscalita' Locale S.p.a., codice fiscale e partita I.V.A. n. 01240080117, elettivamente domiciliata in via Cassolino n. 20, 84040 Celle di Bulgheria presso l'avvocato Marotta Ornella che la rappresenta e difende - Convenuto;

Sulle seguenti conclusioni delle parti Per parte attrice: «Voglia l'on. Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, in accoglimento della presente domanda: In via preliminare: a) disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;

  1. sollevare la questione di legittimita' costituzionale di tale articolo per violazione degli artt. 24 e 97 della Cost. poiche' fattispecie identica a quella posta alla base della decisione della Costituzione n. 44/2016 (anche l'art. 5 decreto legislativo n. 546/1992, oggetto appunto di tale pronuncia della Consulta, verteva su competenza inderogabile). Nel merito: c) accertare e dichiarare l'illegittimita' e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento e per l'effetto procedere al suo annullamento totale o parziale;

    conseguentemente, dichiarare che nulla e' dovuto dal sig. Leonardo Zuccarino in relazione alla sanzione pecuniaria prevista nel predetto atto;

    Nel merito, in subordine: in caso di rigetto, condannare l'attore al pagamento del minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ascritta;

    In ogni caso condannare l'autorita' convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite. In via istruttoria chiedere di essere ammesso alla prova per interpello e testi sui capitoli di prova che verranno articolati seguiti dalla formula «Vero che»;

    Per parte convenuta: «Affinche' l'adita Giustizia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa voglia cosi' provvedere: dichiarare l'inammissibilita' della domanda attorea per tardivita' delle contestazioni;

    rigettare il ricorso perche' infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto dichiarare la legittimita' dell'ingiunzione impugnata;

    condannare parte attorea alle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c.» La vicenda processuale Leonardo Zuccarino con atto di citazione in data 18 gennaio 2017 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 e successive modifiche e dell'art. 32 del decreto legislativo n. 150/2011 avverso l'ingiunzione di pagamento n. 00120161000039276000 notificata il 30 dicembre 2016 dalla Ge.Fi.L. S.p.a., in qualita' di Concessionario della riscossione per la Citta' metropolitana di Genova, assumendo le seguenti conclusioni: «In via preliminare: disporre l'immediata sospensione del provvedimento opposto;

    Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimita' e l'infondatezza dell'ingiunzione di pagamento e per l'effetto procedere al suo annullamento totale o parziale;

    conseguentemente, dichiarare che nulla e' dovuto dal sig. Leonardo Zuccarino in relazione alla sanzione pecuniaria prevista nel predetto atto;

    in subordine, in caso di rigetto, condannare al pagamento del minimo edittale stabilito dalla legge per la violazione ascritta». L'attore esponeva: che oggetto dell'ingiunzione erano le sanzioni amministrative di un precedente atto n. 46/As come indicato a pagina 2 dell'atto opposto;

    che mai nessun verbale, o altro atto, veniva a lui regolarmente notificato e, per l'effetto, l'ingiunzione di pagamento era illegittima, non essendo stata rispettata la procedura formale dettata dalla norma per la notifica dell'atto sottostante;

    che la genericita', la non motivazione e l'estrema vaghezza dell'addebito contestato rendeva gravoso l'esercizio del diritto di difesa;

    che in ogni caso intendeva dimostrare l'inesistenza, la nullita', l'erroneita' ed illegittimita' dell'ingiunzione di pagamento;

    che la...

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