n. 94 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 dicembre 2014 -

TRIBUNALE DI BRINDISI Sezione Penale Ordinanza art. 23 legge cost. 11 marzo 1953 n. 87. Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Cacucci;

letti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di M.L.O. nato ad ... il ... ed ivi residente alla effettivamente dimorante in Contrada «Costa Merlata» s.n.c., difeso di fiducia dagli Avv.ti Vito Epifani e Semeraro Angelo, imputato dei seguenti delitti: «Capo A): artt. 81, 2° comma, 336 1° comma, 337 c.p., perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usava violenza all'Ass.te della Polizia di Stato P.V. (pubblico ufficiale impegnato nella ricezione delle prime dichiarazioni orali rese da C.A.M. che era stata appena vittima di una rapina a mano armata) per costringerlo ad omettere quell'atto dell'ufficio (che V. era impegnato a compiere nella sua qualita' di capo equipaggio dell'unita' operativa della Squadra Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ostuni, per prima giunta sul luogo della commissione del grave delitto immediatamente dopo la fuga del rapinatore), spingendo ripetutamente e strattonando energicamente il V. fino a portarlo all'esterno del «Centro Unico Prenotazioni» dell'Ospedale civile di Ostuni, e, poi, spostato il corpo di C.A.M. (frappostasi fra lui, da un lato, e l'Assistente V. e l'Assistente Capo F.F., giunto in soccorso del primo, insieme con il pari qualifica Q.C. dall'altro), riprendendo a spingere e strattonare ripetutamente la persona offesa (in modo da farle perdere piu' volte l'equilibrio), contestualmente cercando di colpirlo al volto e, inoltre, colpendolo con uno schiaffo alla guancia sinistra - subito prima di spingere con decisione anche l'Assistente Z., (che aveva cercato di frapporsi fra lui ed il collega V.) - e, poi, di nuovo colpendo in pieno volto il V. rimasto bloccato tra la ringhiera della «rampa invalidi» e gli altri presenti e, cercando di ulteriormente colpirlo con un pugno, non andato a segno in conseguenza del risolutivo intervento anche del Sovrintendente D.A. e dell''Assistente Capo A.M. i quali riuscivano finalmente a contenerlo nonostante i violenti strattoni ancora da lui portati in danno di tutti, in tal modo usando violenza anche nei confronti degli altri pubblici ufficiali, per opporsi loro mentre compivano gli atti di ufficio consistenti nell'andare in soccorso del collega primo aggredito e nel reprimere la commissione dei reati gia' in corso di esecuzione;

in Ostuni, il 7 maggio 2012, ore 16.30 circa;

Capo B): artt 81, 2° comma, 582, 1° e 2° comma, 585, 1° comma 1° ipotesi, 576, 1° comma nn. 1) e 5-bis, 61 n. 2 c.p., perche', con piu' azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commettendo il fatto contro un agente di polizia giudiziaria nell'atto dell'adempimento delle sue funzioni ed al fine di eseguire il delitto di violenza ad un pubblico ufficiale contestato sub A), spingendo ripetutamente e strattonando energicamente l'Assistente della Polizia di Stato P.V. (pubblico ufficiale impegnato nella ricezione delle prime dichiarazioni orali rese da C.A.M. che era stata appena vittima di una rapina a mano armata) e, dopo vari tentativi falliti, colpendolo con uno schiaffo alla guancia sinistra ed attingendolo, poi, con un secondo colpo in pieno volto, cagionava a V. contusioni multiple e minori dalle quali derivava una malattia nel corpo guaribile in giorni cinque, salvo complicazioni;

in Ostuni, il 7 maggio 2012, ore 16.30 circa». Premesso in fatto M.L.O. e' stato tratto in arresto il giorno 7 maggio 2012 nella flagranza dei delitti in premessa indicati e presentato dinanzi al Tribunale per la convalida dell'arresto e la contestuale celebrazione del giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 558 c.p.p.;

l'arresto e' stato convalidato all'udienza del 9 maggio 2012, all'esito della quale l'imputato ha richiesto un termine a difesa ex art. 558 comma 7° c.p.p. Alla successiva udienza del 3 ottobre 2012, e' intervenuta la dichiarazione di apertura del dibattimento con la conseguente formulazione delle richieste di prova delle parti. L'istruttoria dibattimentale e' stata espletata - attraverso l'acquisizione delle prove orali e documentali -nel corso delle udienze dell'8 maggio 2013, del 4 dicembre 2013 e del 7 maggio 2014. Il 17 maggio 2014 e' entrata in vigore nel nostro ordinamento la legge 28 aprile 2014 n. 67 (pubblicata nella G.U. n. 100 del 2 maggio 2014) che, nel Capo II, ha introdotto l'istituto della «sospensione del procedimento con messa alla prova per gli imputati maggiorenni». Con le nuove disposizioni (artt. 168-bis, 168-ter, 168-quater c.p., da 464-bis a 464-nonies, 657 c.p.p.;

141-bis e 141-ter disp. att. c.p.p.), il legislatore ha previsto la «messa alla prova» sia quale causa di estinzione del reato, sia come possibilita' di definizione alternativa del procedimento. La disciplina processuale della «messa alla prova» e' contenuta negli artt. 464-bis e ss.gg. c.p.p., che individua diversi termini di decadenza per la presentazione della richiesta, tutti ristretti al giudizio di primo grado (le conclusioni rassegnate dalle parti al termine dell'udienza preliminare, nel procedimento ordinario;

la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio;

quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato all'imputato o dalla comunicazione del relativo avviso al difensore, nei casi di giudizio immediato;

il medesimo termine previsto dall'art. 461 c.p.p. per l'opposizione, nei procedimenti per decreto). La legge n. 67/2014 non contiene una disciplina transitoria. All'udienza dell'11 giugno 2014 (la prima utile successiva all'entrata in vigore della legge n. 67/2014) fissata per l'esame dell'imputato e la discussione di tutte le parti processuali, l'imputato M., assistito dal proprio difensore, ha avanzato richiesta di «sospensione del procedimento con messa alla prova» ai sensi del richiamato art. 464-bis c.p.p.;

all'istanza e' stata allegata - come previsto dall'art. 464-bis comma 4) secondo periodo c.p.p. - una «richiesta di elaborazione di un programma di trattamento ex art. 168-bis c.p. e 464-bis c.p.p.», indirizzata all'Ufficio esecuzione penale esterna di Brindisi in data 6 giugno 2014 e relativa ad entrambe le fattispecie delittuose in contestazione. Il Tribunale, su richiesta della difesa, ha disposto la sospensione del dibattimento con rinvio all'udienza del 22 settembre 2014;

tanto, anche: a) in ragione dell'avvenuto superamento del termine stabilito dall'art. 464-bis comma 2° c.p.p. («la richiesta puo' essere proposta ... fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo») e dell'assenza nella legge n. 67/2014 di una disciplina transitoria riguardante i procedimenti per i delitti previsti dall'art. 168-bis c.p. che, al momento dell'entrata in vigore della normativa sulla «messa alla prova» per gli imputati adulti, avessero gia' superato le fasi processuali entro le quali puo' essere richiesta la sospensione del procedimento ex art. 464 comma 1° c.p.p.;

b) ritenuta la necessita' di valutare l'applicabilita' dell'istituto della «messa alla prova» anche ai processi in corso, in virtu' del principio di retroattivita' della legge penale piu' favorevole al reo contenuto nell'art. 2 comma 2° c.p. e 7 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nella sentenza della G.C. 17 settembre 2009 (Scoppola c/ Italia). All'udienza del 22 settembre 2014 l'imputato ha depositato una proposta di «programma di trattamento» elaborato dall'U.E.P.E. di Brindisi ai sensi dell'art. 464-bis comma 4° c.p.p., reiterando la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova;

il Pubblico Ministero ha espresso parere sfavorevole enunciandone oralmente le ragioni. Il Tribunale si e' riservato la decisione con rinvio alla successiva udienza del 17 dicembre 2014. A scioglimento della riserva, ritiene il Tribunale doversi sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale in relazione all'art. 117, 1° comma, Cast. ed all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848 (d'ora in avanti «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'art. 464-bis comma 2° c.p.p., nella parte in cui prevede che la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova «puo' essere proposta fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel giudizio direttissimo». In punto di rilevanza della questione, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'istituto previsti dagli artt. 168-bis c.p., 464-bis comma 4° e 464-ter comma 4° c.p.p., in quanto: i reati oggetto di contestazione al capo A) della rubrica (artt. 336 e 337 c.p.) rientrano tra quelli elencati nell'art. 550 comma 2° c.p.p. per i quali il Pubblico Ministero esercita l'azione penale con citazione diretta a giudizio;

il delitto di cui all'art. 582 c.p...

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