n. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2020 -

TRIBUNALE DI SPOLETO Il Giudice monocratico, premesso che con decreto di citazione a giudizio del 18 aprile 2016, M.M. (nato a ... il .... ed ivi residente e domiciliato in Frazione ...) veniva chiamato a rispondere, davanti al Tribunale di Spoleto, del reato p. e p. dall'art. 635, comma 2 del codice penale (per avere, mediante l'utilizzo di una mazzetta edile, danneggiato e reso inservibile, in data 15 giugno 2013, il distributore di sigarette esposto alla pubblica fede davanti alla tabaccheria, sita in ..., di proprieta' di O.A.);

Alla prima udienza svoltasi al cospetto di questo Giudice, il 12 settembre 2017, il difensore di fiducia munito di procura speciale - avv. Antonia Marucci del Foro di Spoleto - richiedeva la sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato, depositando documentazione a sostegno dell'istanza;

Alla successiva udienza del 24 ottobre 2017, il Tribunale, pur ritenendo sussistenti le condizioni generali ex lege richieste per l'ammissione dell'istituto prescelto dalla difesa (ed in specie, il rispetto del limite di pena detentiva, essendo il delitto contestato punito con pena della reclusione fino ad un massimo di tre anni;

il mancato precedente accesso allo stesso rito;

e, l'assenza delle altre cause ostative previste dall'art. 168-bis del codice penale), reputava opportuno, prima di determinarsi in merito, procedere all'audizione della persona offesa dal reato non comparsa;

Si addiveniva cosi' all'udienza del 6 marzo 2018, laddove veniva per l'effetto esaminata la p.o. O.A. Questi, espressamente interpellato sul punto, esplicitava il suo dissenso a che l'imputato accedesse alla messa alla prova, insistendo percio' per la prosecuzione ordinaria del processo. Nello specifico, la persona offesa motivava la posizione di contrasto, rievocando in parte gli eventi occorsi («... come risulta dalle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza che ha ripreso il fatto, il M ... ha sfondato completamente il distributore di sigarette... tanto che ho dovuto poi buttarlo via e sostituirlo con un altro...per il vero, non e' la prima volta che il M. .... commette un simile gesto ... non si rende conto di cio' che fa e va aiutato...») e ribadendo di avere subito un ingente danno («...pari a 20.000 euro ... non risarcito dall'assicurazione ...»). Il Giudice, sulla base di cio' e tenuto conto altresi' delle complessive risultanze processuali a propria disposizione, ovvero, del certificato del casellario giudiziale in atti (da cui risultava a carico del prevenuto una sentenza di condanna - poi condonata - per rissa ed una di patteggiamento con pena sospesa - irrevocabile il 1° ottobre 2010 - per il reato di cui all'art. 73, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90), degli esiti della relazione di indagine sociale effettuata dall'UEPE competente (laddove si riportano dichiarazioni dell'imputato in parte inverosimili - il danneggiamento del distributore e' stato fatto per rabbia perche' non restituiva il resto dei soldi introdotti all'interno di esso... - e in parte non comprovate - delitto e' stato commesso in un periodo di difficolta' economica e familiare... -), nonche', del contenuto del programma di trattamento elaborato (che non prevedeva alcun intervento in favore della persona offesa dal reato), rigettava la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova del prevenuto. Nell'ordinanza di rigetto il Tribunale si soffermava sul rilievo dato al dissenso della p.o. ai fini dell'adottata decisione, motivando il raggiunto convincimento, in assenza di norme espresse sullo specifico punto, attraverso una interpretazione sistematica delle altre disposizioni codicistiche interessate. Si richiamava infatti - anche attraverso il rinvio a precedente ordinanza assunta dal Giudice nel corso del medesimo procedimento - il contenuto dell'art. 464-bis, comma 4 del codice di procedura penale (secondo cui il programma di trattamento deve prevedere, se possibile, il risarcimento del danno e/o condotte riparatorie in favore della persona offesa dal reato e comunque promuovere la mediazione con la stessa p.o.), dell'art. 464-quater, comma 1 del codice di procedura penale (a mente del quale la decisione e' presa dal Giudice dopo avere sentito le parti e la persona offesa) e dell'art...

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