n. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2015 -

Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F. 80188230587) rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it;

fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12. Contro la Regione autonoma della Sardegna, (C.F. 80002870923) in persona del Presidente della giunta pro tempore, per la declaratoria di incostituzionalita' degli artt. 7, comma 4 e 8 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 5 agosto 2015, pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 10 agosto 2015, avente ad oggetto «Trasformazione in agenzia del Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche" istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (istituzione di un fondo per l'assistenza alle piccole e medie imprese in attuazione dell'art. 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)», in relazione all'art. 3, primo comma lett. a) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale di autonomia della Regione Sardegna) all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione), nonche' in relazione agli artt. 97, 117, comma secondo, lett. l) e comma terzo e 119 Cost. 1) Con la legge n. 20 del 2015 la Regione Sardegna ha disposto la trasformazione in agenzia del Consorzio Sardegna ricerche attribuendo al nuovo ente compiti di assistenza delle piccole e medie imprese nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico per promuovere nel territorio regionale una maggiore competitivita' delle imprese. L'art. 7, comma 4 della legge regionale n. 20/2015 prevede che «Limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca ed innovazione, ai soggetti di cui al comma 1 si applicano i vincoli alla spesa previsti dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici». Tale disposizione si pone in contrasto con i principi di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., nonche' in relazione all'art. 117, terzo comma Cost. laddove prevede l'applicazione dei vincoli di spesa dettati dalle norme nazionali per gli enti di ricerca pubblici, «limitatamente all'attuazione dei progetti di ricerca ed innovazione» all'agenzia neo costituita ed alle sue partecipate. Il comma 5 dell'art. 7 della legge n. 20 del 2015 prevede invece che: «Per le attivita' non rientranti nella tipologia "attuazione di progetti di ricerca ed innovazione" di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento...

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