n. 92 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Generale dello Stato presso cui e' domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Contro Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Calabria n. 22 del 7 ottobre 2014 pubblicata sul BURC n. 51 del 16 ottobre 2014, recante modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 e s.m.i. La legge della Regione Calabria n. 22 del 7 ottobre 2014, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 luglio 2008, n. 24 e s.m.i.» dispone: Art. 1 (sostitutivo dell'art. 9 della legge regionale n. 24 del 18 luglio 2008) (Cessione dell'autorizzazione sanitaria e dell'accreditamento). 1. L'autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento di una struttura possono essere ceduti inter vivos mediante atto di trasferimento, in qualsiasi forma, della proprieta' della struttura (ivi inclusa la scissione societaria e il trasferimento di ramo d'azienda), ovvero di concessione in godimento della stessa, in tutto o in parte, ad un soggetto diverso da quello autorizzato e/o accreditato, previo decreto di voltura rilasciato dalla Regione sulla base di apposita domanda, sottoscritta da tutte le parti interessate alla cessione, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante la permanenza del possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale 1° settembre 2009, n. 13, nonche' dalla documentazione attestante i requisiti soggettivi del cessionario stabiliti dallo stesso. 2. L'atto di trasferimento di cui al precedente comma deve essere sottoposto alla condizione sospensiva dell'avvenuto rilascio del decreto di voltura da parte della Regione e deve essere trasmesso al Settore competente in materia di autorizzazione sanitaria e accreditamento della Regione Calabria, in copia autenticata da notaio, L'atto di trasferimento privo della suddetta condizione sospensiva e' comunque inefficace nei confronti della Regione Calabria e delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale. 3. La cessione deve riguardare l'intero complesso delle attivita' autorizzate e/o accreditate ovvero uno o piu' moduli o tipologie di attivita' o branche di prestazioni senza che il cedente possa vantare alcun titolo alla continuazione delle medesime attivita' oggetto di cessione. In ogni caso, l'accreditamento non puo' essere ceduto separatamente dalla corrispondente autorizzazione sanitaria all'esercizio. 4. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, il Dirigente Generale del Dipartimento competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o dell'accreditamento, previa verifica delle condizioni di cui al precedente comma e della sussistenza dei soli requisiti soggettivi del subentrante, adotta provvedimento di voltura nella stessa forma del provvedimento con cui e' rilasciata l'autorizzazione all'esercizio o l'accreditamento oggetto di cessione. 5. In caso di decesso della persona fisica autorizzata, gli eredi hanno facolta' di continuare l'esercizio dell'attivita', nel rispetto dei requisiti richiesti, per un periodo non superiore ad un anno dal decesso. Entro tale periodo gli eredi possono cedere a terzi l'autorizzazione all'esercizio, ovvero proseguire essi stessi l'attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 1. 6. Non costituiscono cessione dell'autorizzazione sanitaria e/o dell'accreditamento, ma costituiscono operazioni soggette a semplice comunicazione al Dipartimento regionale competente per materia: a) la fusione di piu' soggetti autorizzati e/o accreditati;

  1. la trasformazione, in qualsiasi forma, del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata: c) il mutamento della compagine sociale del soggetto giuridico che gestisce la struttura sanitaria autorizzata e/o accreditata;

  2. il mutamento della ragione sociale e/o denominazione del soggetto autorizzato e/o accreditato. 7. La Regione puo' disporre in ogni tempo opportuni controlli, anche ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti soggettivi dei subentrati nel soggetto giuridico titolare di autorizzazione sanitaria all'esercizio e/o di accreditamento oggetto di cessione. 8. Le Aziende sanitarie che hanno in essere contratti di prestazioni con le strutture accreditate oggetto di cessione della proprieta' sono tenute alla voltura dello stesso contratto a favore del nuovo soggetto accreditato. 9. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanita' della Regione Calabria, le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 4 del presente articolo, in regime ordinario rientranti nella competenza della Dipartimento regionale «Tutela della salute e politiche sanitarie», sono eseguite dal Commissario ad acta della sanita'. 10. Le disposizioni del presente articolo si...

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