n. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 dicembre 2017 -

TRIBUNALE DI CATANIA Sezione G.I.P. - G.U.P. Il G.u.p., letti gli atti del procedimento a carico di: L. P. M., nato a... il... e residente a... alla via... - domicilio dichiarato - difeso dall'avv. Vincenza Pirracchio del Foro di Caltagirone, con studio legale in Palagonia, via V. Bellini n. 18. Ritenuto che deve essere sollevata, per i motivi di seguito esposti, questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli articoli 464-bis, comma 2°, e 521, comma 1°, codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono la possibilita' di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice cosi' da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis codice penale;

questione rilevante e non manifestamente infondata in riferimento agli articoli 3 e 24, comma 2°, della Costituzione per le ragioni di seguito enunciate Osserva L. P. M. e' imputato per i delitti di cui agli articoli 81 cpv. codice penale e 73, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 («produzione traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti» - nella formulazione originaria di cui alla legge Jervolino - Vassalli, anteriore alla riforma del 2006, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 32/2014), perche' - con piu' azioni in violazione di piu' diposizioni di legge ed esecutive di un medesimo disegno criminoso, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 75 e 76 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, deteneva e cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina. Nello specifico: cedeva, in piu' occasioni, sostanza stupefacente del tipo cocaina a G. G.;

cedeva sostanza stupefacente del tipo marijuana, per un peso complessivo di circa 1,3 grammi, a M. F. (il 24 febbraio 2016). In Catania nel gennaio e nel febbraio 2016. Nell'udienza preliminare del 12 luglio 2017 il difensore del predetto imputato ha chiesto, previa diversa definizione del fatto - qualificato ai sensi del comma 5°, dell'art. 73, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 - la sospensione del procedimento con messa alla prova depositando la prova della richiesta di elaborazione del programma di trattamento ai sensi dell'art. 464-bis codice di procedura penale, inoltrata all'U.E.P.E. di Catania con PEC del 10 luglio 2017. Detta istanza difensiva e' stata, tuttavia, respinta in quanto la pena edittale per il reato ascritto al L. P. non era compatibile con l'accesso al rito. Indi, lo stesso difensore - munito di procura speciale - ha chiesto di definire il giudizio con il rito abbreviato e, all'udienza dell'8 novembre 2017, rendendo le proprie conclusioni, ha ribadito la precedente istanza di qualificazione del fatto ascritto a L. P. M. ai sensi dell'art. 73, comma 5°...

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