n. 92 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 2017 -

LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia In composizione monocratica ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 31783 del registro di segreteria, proposto dal sig.re C. R. A. n. a il rappresentato e difeso dall'avv. Michele De Carlo, giusta mandato a margine;

Contro Direzione INPS (ex INPDAP) di Brindisi, in persona del direttore legale rappresentante pro tempore;

per l'accertamento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria e per la condanna al pagamento delle somme dovute, oltre interessi e rivalutazione come per legge;

Udite alla pubblica udienza del 7 giugno 2016 le parti, tramite i loro difensori, come da verbale di causa;

Visto il ricorso in epigrafe;

Esaminati gli atti e la documentazione tutta della causa;

Considerato in fatto Con atto di ricorso depositato in data 14 ottobre 2013 e ritualmente notificato il sig.re C. R. A. ha adito questa sezione giurisizionale regionale per sentire dichiarare ed accertare il proprio diritto alla pensione privilegiata ordinaria, oltre somme arretrate, interessi e rivalutazione monetaria. Espone il ricorrente di essere cessato dal servizio dall'1° ottobre 2012, con la qualifica di dirigente medico presso il P.O. «A. Perrino» di Brindisi. Ai fini che rileva per il presente giudizio, con delibera n. 34 del 17 marzo 1993, a seguito di parere positivo del C.P.P.O. espresso nell'adunanza collegiale del 23 novembre 1992, l'ex USL BR/4 di Brindisi riconosceva al ricorrente la liquidazione dell'equo indennizzo. Successivamente, con nota del 27 settembre 2011, l'ASL BR chiedeva alla Commissione medica di verifica di Bari di sottoporre il medesimo agli accertamenti sanitari circa le condizioni di idoneita' al servizio, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461/2001, essendo stato giudicato non idoneo al servizio. Nel contempo, poiche' il dott. C. chiedeva alla propria amministrazione il riconoscimento dell'aggravamento dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio, con nota del 5 ottobre 2011, l'ASL BR trasmetteva alla Commissione medica di verifica anche tale istanza. Con verbale BL/S n. 7806 del 5 marzo 2012, la suddetta Commissione, in ordine all'idoneita' al servizio, giudicava l'interessato «non idoneo permanentemente ed in modo assoluto al servizio», mentre, in merito alla domanda di aggravamento dell'infermita' gia' riconosciuta dipendente da causa di servizio, con verbale BL/B n. 7821 del 5 marzo 2012 esprimeva giudizio diagnostico con ascrivibilita' alla 1ª ctg. Tab. A. Essendo tale giudizio confermato dalla Commissione medica di verifica, su richiesta della ASL BR, che disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro. La sede INPS di Brindisi comunicava al C. il conferimento della pensione di inabilita' e, a fronte di domanda di pensione privilegiata presentata in data 7 gennaio 2013, con nota del 9 gennaio 2013, comunicava di non poter dare corso a tale domanda, atteso che la cessazione dal servizio era avvenuta oltre la data di abrogazione (6 dicembre 2011) dell'Istituto di che trattasi, disposta dall'art. 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge n. 22 dicembre 2011, n. 214. Nei motivi di ricorso si contesta che l'Istituto di previdenza non...

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