n. 92 ORDINANZA 5 - 22 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 14 settembre 2012, n. 160 (Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, nel procedimento vertente tra la DE.SA.MA. Costruzioni srl e il Ministero dell'interno ed altri, con ordinanza del 16 maggio 2014, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visti l'atto di costituzione della DE.SA.MA. Costruzioni srl, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 aprile 2016 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

udito l'avvocato dello Stato Agnese Soldani per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, adito da una impresa destinataria di una informativa antimafia adottata dalla Prefettura di Napoli e dei conseguenti atti di risoluzione di due contratti d'appalto stipulati con l'Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTA) della Provincia di Savona, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, primo comma, e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), «che, secondo l'interpretazione assunta dal diritto vivente, attrae alla competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento, anche nel caso di connessione fra atto principale e atti consequenziali, fatta solamente eccezione per l'impugnazione di atti normativi o generali»;

che, in punto di fatto, il rimettente ha esposto di essere investito del giudizio di annullamento degli atti citati in forza di riassunzione operata dalla parte ricorrente a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, che, adito con regolamento di competenza, aveva...

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