n. 92 ORDINANZA 12 - 28 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato in data 11-14 aprile 2016, depositato in cancelleria il 14 aprile 2016 e iscritto al n. 24 del registro ricorsi 2016. Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 2017 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto che con ricorso spedito per la notificazione l'11 aprile 2016, pervenuto in data 14 aprile 2016 e depositato nello stesso giorno, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 21, 72 e 91 della delibera legislativa statutaria della Regione Basilicata 22 febbraio 2016, n. 422, recante «Legge statutaria: "Statuto della Regione Basilicata" - Approvazione in seconda lettura» (d'ora in poi: statuto) in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e), 117, terzo comma, e 126 della Costituzione;

che, in particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 21, il quale prevede che fra i membri della Consulta di garanzia statutaria sia compreso personale gia' collocato in quiescenza e consente, quindi, la previsione di un adeguato compenso, violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica posti dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza;

che, d'altra parte, l'art. 72, commi 1 e 2, dello statuto, nel prevedere due distinti bilanci, uno annuale e uno pluriennale, si porrebbe in contrasto con la competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., e con i principi stabiliti dall'art. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi...

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