n. 91 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, e' domiciliato, nei confronti della Regione Basilicata, in persona del suo Presidente per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale dell' art. 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 35, recante «Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti» nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 8 dell'articolo 42 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (B.U.R. n. 34 del 14 agosto 2015). La legge regionale in esame, che reca «disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti» risulta censurabile, relativamente alle norme di seguito indicate per i motivi di seguito specificati. 1) L'articolo 1 della legge in esame sostituisce l'articolo 42 (Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti) della legge regionale n. 26/2014, il cui comma 6, nell'attuale formulazione, dispone che «nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata e' possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi», mentre il successivo comma 8, nell'attuale formulazione, prevede che «le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del Nuovo Piano regionale dei Rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016». La norma regionale in esame consente, quindi, il conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani che abbiano subito un pretrattamento costituito da una separazione meccanica mediante trito-vagliatura ed una biostabilizzazione anche solo parziale della frazione organica, ponendosi in contrasto con la normativa statale di settore di cui al decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della Direttiva discariche 1999/31/CE, che all'articolo 7 vieta il conferimento in discarica dei rifiuti non trattati, eccetto quelli per i quali sia dimostrato che il trattamento non e' necessario e, al successivo articolo 17, comma 1, prevede che «le discariche gia' autorizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto possono continuare a ricevere, fino al 31 dicembre 2006, i rifiuti per cui sono state autorizzate». Si...

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