n. 91 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 marzo 2018 -

TRIBUNALE DI PALERMO Sezione III penale Il Giudice dell'esecuzione Dott.ssa Elisabetta Stampacchia, letta l'istanza con la quale B. R., nata a Messina in data... , ha chiesto la cancellazione dal casellario giudiziale dell'ordinanza del 18 dicembre 2015 con la quale il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha disposto la sospensione del processo per messa alla prova ex art. 464-quater codice penale nonche' della sentenza dell'8 luglio 2016 con la quale il medesimo Tribunale ha dichiarato l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-septies codice di procedura penale;

letti gli atti e sentite le parti, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 6 marzo 2018;

Premesso in fatto Con decreto del 24 luglio 2014, la signora B. R. venne citata dinanzi al Tribunale di Palermo in composizione monocratica per rispondere del reato di cui all'art. 482 codice penale, in relazione all'art. 477 codice penale, per avere contraffatto il contrassegno di concessione del parcheggio invalidi. Prima dell'apertura del dibattimento, la odierna istante, a mezzo del difensore e procuratore speciale, chiese la sospensione del procedimento con messa alla prova per il periodo di mesi sei e il giudice, ritenuta ammissibile la richiesta, dispose con ordinanza del 18 dicembre 2015 la sospensione del processo per messa alla prova fissando l'udienza dell'8 luglio 2016 per la verifica dell'esito della stessa. Alla udienza dell'8 luglio 2016, dopo la consultazione della relazione finale elaborata dall'UEPE e previa verifica del versamento della somma di €

200,00 a favore dell'U.C.I. (Unione ciechi italiana), il giudice emise sentenza di non doversi procedere in relazione al reato contestato in quanto estinto per esito positivo della messa alla prova. L'ordinanza del 18 dicembre 2015 e la conseguente sentenza dell'8 luglio 2016 risultano annotati sia nel certificato del casellario giudiziale ex art. 21 decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, richiesto dall'ufficio e inserito nel fascicolo, sia nel certificato ex art. 33 del medesimo decreto, allegato all'istanza. Di tali annotazioni la B. chiede la cancellazione «come da normativa in vigore». Osserva Ritiene il giudice che, contrariamente a quanto ritenuto dalla richiedente, che la invoca, la normativa in vigore non supporti affatto la cancellazione richiesta. L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, come modificato dalla legge 28 aprile 2014 n. 67, prevede infatti che nel casellario giudiziale debba essere iscritta per estratto, fra le altre, «l'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater del codice di procedura penale dispone la sospensione del procedimento con messa alla prova» (lettera i-bis). L'ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova dell'imputato deve dunque essere annotata nel certificato del casellario e cio' per l'ovvia considerazione che l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, per espresso disposto dell'art. 168-bis, comma 4, codice penale, e' strumento di cui l'imputato puo' beneficiare una sola volta, cosicche' l'annotazione si ravvisa strumento indispensabile al fine di consentire al giudice di un eventuale, ulteriore, procedimento penale successivo di verificare la sussistenza dei presupposti per accedere a tale rito alternativo. In quest'ottica e' evidentemente orientata anche la previsione della lettera 1 bis) dell'art. 5 che stabilisce che le iscrizioni relative ai provvedimenti con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 420-quater codice di procedura penale «sono eliminate quando il provvedimento e' revocato». Ne deriva che qualora l'istanza fosse tesa ad ottenere la cancellazione di tale annotazione dal certificato del casellario giudiziale ex art. 3 decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313 - il cui contenuto e' interamente acquisibile dall'autorita' giudiziaria, ex art. 21 del medesimo decreto -, la stessa dovrebbe ritenersi meritevole di rigetto. L'annotazione de qua appare infatti del tutto coerente con il sistema attualmente vigente che, analogamente, prevede l'iscrizione nel certificato del...

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