n. 91 ORDINANZA 5 - 28 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile, promosso dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, nel procedimento vertente tra Saccaria Caffe' srl e F.M. ed altre, con ordinanza del 15 luglio 2015, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2017 il Giudice relatore Aldo Carosi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza in data 15 luglio 2015, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'impignorabilita' assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter (Limiti di pignorabilita') del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come introdotto dall'art. 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44;

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, la questione e' sorta nell'ambito di una procedura esecutiva promossa da Saccaria Caffe' srl ai danni della signora F.M., debitrice della somma complessiva di euro 6.469,70;

che i terzi pignorati hanno reso due dichiarazioni parzialmente positive dell'obbligo di corrispondere alla propria debitrice rispettivamente uno stipendio mensile di circa 150 o 200 euro mensili in base alle ore effettivamente lavorate, e di circa euro 130 o 150 euro mensili per i soli mesi di agosto e settembre 2014;

che il creditore ha chiesto l'assegnazione nel limite di legge di un quinto degli stipendi netti;

che secondo il rimettente deve trovare applicazione il regime di pignorabilita' degli stipendi ed altri...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT