n. 90 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 ottobre 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, Contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 42, comma 2, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 3 agosto 2015, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte numero 31 del 6 agosto 2015, recante «Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'), come da delibera del Consiglio dei ministri in data 18 settembre 2015. F a t t o In data 6 agosto 2015 e' stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte la legge regionale n. 19 del 3 agosto 2015, con la quale e' stato disposto il riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e sono state previste nuove norme in materia di Sacri Monti attraverso l'introduzione di modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n.. 19 (Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita'). Detta legge regionale, e in particolare la disposizione contenuta nell'art. 42, comma 2, della stessa, viola i principi costituzionali di cui all'art. 81 della Carta fondamentale, ed eccede pertanto dalle competenze regionali;

la stessa, in conformita' a quanto deliberato dal Consiglio dei ministri con delibera adottata in data 18 settembre 2015, viene pertanto impugnata con il presente atto affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di D i r i t t o 1. - La Legge regionale del Piemonte n. 19/2015, nelll'ambito di una complessa ridefinizione della tutela delle aree naturali gia' regolamentata dal cd. Testo Unico delle aree naturali e della biodiversita' (legge regionale n. 19/2009), contiene, al Capo I (artt. 1-33), una serie di norme che modificano in modo sostanziale il menzionato Testo Unico;

il successivo Capo II (artt. 34-42) stabilisce poi specifiche disposizioni in materia di Sacri Monti (che hanno natura di Riserve speciali);

infine il Capo III prevede alcune norme finali. Per quanto qui specificamente interessa, l'art. 42 - collocato, come visto, a conclusione del Capo II che regola le Riserve...

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