n. 9 SENTENZA 9 - 25 gennaio 2019 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 2, comma 1, lettera b), e 10, comma 1, lettera d), numero 9, della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 13-15 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 15 febbraio 2018, iscritto al n. 13 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2018. Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nella udienza pubblica dell'8 gennaio 2019 il Giudice relatore Daria de Pretis;

uditi l'avvocato dello Stato Leonello Mariani per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Ulisse Corea per la Regione Lombardia. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso spedito per la notifica il 13 febbraio 2018, ricevuto e depositato il 15 febbraio 2018, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera b), e dell'art. 10, comma 1, lettera d), numero 9), della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2017, n. 36 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale ai decreti legislativi n. 126/2016, n. 127/2016, n. 222/2016 e n. 104/2017, relative alla disciplina della conferenza dei servizi, ai regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti e a ulteriori misure di razionalizzazione) in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), della Costituzione. 1.1.- In via preliminare la difesa statale sottolinea come dal titolo della legge regionale impugnata si evinca chiaramente il suo contenuto, costituito da disposizioni volte ad adeguare l'ordinamento regionale alla normativa statale in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), di conferenza di servizi, di regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, di valutazione di impatto ambientale di progetti pubblici e privati (VIA), nonche' di ulteriori misure di razionalizzazione. Quanto alle norme impugnate, il ricorrente esamina innanzitutto l'art. 10, comma 1, lettera d), precisando che e' censurato nella parte (numero 9) in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 4 della legge della Regione Lombardia 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale). Il nuovo comma prevede: «Qualora per l'approvazione degli interventi in progetto o per l'espressione di atti di assenso, comunque denominati, la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, si applica quanto previsto all'articolo 13, comma 1-quater, della l.r. 1/2012». L'altra norma - l'art. 2, comma 1, lettera b) - e' impugnata nella parte in cui introduce il comma 1-quater nel corpo dell'art. 13 della legge della Regione Lombardia 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potesta' sanzionatoria). Il nuovo comma cosi' dispone: «Qualora la determinazione da assumere in conferenza di servizi presupponga o implichi anche l'adozione di un provvedimento di competenza di un organo di indirizzo politico, tale provvedimento e' acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi o successivamente alla determinazione motivata di conclusione della stessa conferenza. In caso di acquisizione successiva del provvedimento di cui al precedente periodo, l'efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi e' sospesa nelle more della formalizzazione dello stesso provvedimento». Ad avviso della difesa statale entrambe le norme sono «costituzionalmente illegittime perche', delineando un modello di procedimento parzialmente difforme da quello previsto dalle leggi statali, eccedono le competenze regionali invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e s), Cost.». 1.2.- Le norme impugnate violerebbero l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. perche' introdurrebbero nel procedimento di valutazione dell'impatto ambientale una «fase integrativa dell'efficacia» della determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi che non troverebbe alcuna rispondenza nella disciplina statale in materia ambientale. In particolare, nel caso in cui il provvedimento di competenza dell'organo di indirizzo politico non sia acquisito prima della convocazione della conferenza di servizi, le norme regionali precluderebbero la formazione del silenzio assenso in sede di conferenza e impedirebbero alla determinazione conclusiva di sostituirsi a tutti gli atti di assenso non acquisiti e di produrre immediati effetti giuridici. Pertanto, il modello di procedimento previsto nelle disposizioni regionali censurate, incidendo sui procedimenti di valutazione di impatto ambientale, si tradurrebbe in un'invasione della sfera di competenza legislativa statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). A tal proposito il ricorrente sottolinea come la disciplina della valutazione di impatto ambientale e quella del procedimento autorizzatorio unico regionale rientrino nell'anzidetto ambito di competenza legislativa statale;

di conseguenza, le Regioni sono abilitate a intervenire in materia «solo se e nella misura in cui esse rispettino i limiti inderogabilmente posti dal legislatore statale» e in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Nel giudizio in esame la conformita' delle norme regionali impugnate alla normativa statale sarebbe esclusa per le seguenti ragioni. Innanzitutto, l'art. 7-bis, comma 8, del d.lgs. n. 152 del 2006 - pur riconoscendo alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza a disciplinare con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA - stabilisce che questa potesta' normativa deve essere esercitata in conformita' alla legislazione europea e allo stesso d.lgs. n. 152 del 2006, «fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie». Lo stesso art. 7-bis, comma 8, afferma infine l'inderogabilita' dei termini procedimentali massimi di cui agli artt. 19 e 27-bis. A sua volta, l'art. 27-bis, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede quanto segue: «Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di conclusione della consultazione ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente e' assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformita' all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto». Infine, il richiamato art. 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) - che disciplina la conferenza di servizi in forma simultanea e in modalita' sincrona - dispone, tra l'altro, che «[s]i considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza» (comma 7, ultimo periodo). Secondo il ricorrente il combinato disposto delle norme statali sopra richiamate «impone, anche attraverso la formazione del silenzio assenso, l'acquisizione preventiva di tutti gli atti di assenso comunque denominati occorrenti per la...

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