n. 9 SENTENZA 14 dicembre 2016- 13 gennaio 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso dal Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, sul ricorso proposto da V.R. ed altri nella qualita' di soci della Termosanitaria Righetti sas, con ordinanza del 5 novembre 2015, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2016 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto in fatto 1.- Nel corso di due riunite procedure, rispettivamente, prefallimentare e concordataria, relative ad una societa' in accomandita semplice, i soci della quale avevano presentato istanza di ammissione a concordato preventivo, successiva a quella di fallimento proposta da due suoi creditori, l'adito Tribunale ordinario di Verona, sezione fallimentare, ha dichiarato, con decreto, l'inammissibilita' dell'istanza di concordato (per inosservanza dei correlativi prescritti obblighi informativi) e con la contestuale ordinanza indicata in epigrafe - premesso che, nella specie, ancorche' risultassero acclarati i presupposti della insolvenza, «la dichiarazione di fallimento e[ra] preclusa dal decorso del termine annuale previsto dall'art. 10 L.F.» - ha ritenuto, di conseguenza, rilevante, ed ha per cio' sollevato questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, «nella parte in cui non consente la dichiarazione di fallimento anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, qualora il rispetto di tale termine sia impedito dalla proposizione di una domanda di concordato preventivo ed il conseguente procedimento si sia concluso dopo la scadenza del termine annuale, con la dichiarazione di inammissibilita' della domanda (come nel caso di specie) o comunque con la dichiarazione di revoca dell'ammissione o la mancata approvazione della proposta o la reiezione all'esito del giudizio di omologa». Secondo il...

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