n. 9 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 marzo 2016 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta p.t, per la declaratoria di incostituzionalita' della legge regionale n. 40 del 31 dicembre 2015, pubblicata nel B.U.R. n. 96 del 31 dicembre 2015, avente ad oggetto "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - legge urbanistica della Calabria)", giusta delibera del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2016. La legge della regione Calabria 31 dicembre 2015 n. 40 reca incisive modifiche alla legge urbanistica regionale del 2002;

fra quelle che concernono la tutela dell'ambiente e del paesaggio, presentano profili di incostituzionalita' gli art 5, 12, 13 e 14, secondo quanto andiamo a dedurre in dettaglio. 1. L'articolo 5, comma 1, lettera b), sostituisce il comma 7 dell'art. 13 della legge regionale n. 19 del 2002, riguardante le conferenze di copianificazione per la formazione, l'aggiornamento e la variazione dei piani territoriali delle regioni, province, comuni. La nuova disposizione prevede che: "La conferenza di pianificazione si conclude con l'acquisizione dei pareri preliminari e delle osservazioni formulati dagli enti e dai soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante e, comunque, non oltre il termine di novanta giorni, decorso il quale gli stessi si intendono acquisiti, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). L'amministrazione procedente assicura la pubblicita' degli esiti della concertazione". La norma e' illegittima: a) nella parte in cui si applica ai piani territoriali della Regione e quindi anche al piano territoriale regionale con valenza di piano paesaggistico, in quanto contrasta con gli articoli 135, 143 e 156 del d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e paesaggistici) che prevedono la necessaria partecipazione dello Stato, mediante l'elaborazione congiunta della pianificazione paesaggistica relativa alle aree e agli immobili sottoposti ai vincolo paesaggistico, e pertanto viola l'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione;

  1. nella parte in cui omette di prevedere, in sede di formazione, variazione e aggiornamento di tutti i piani territoriali, un raccordo con la pianificazione paesaggistica congiunta, assicurando il ruolo decisionale autonomo proprio del Ministero competente;

    la mancata (o non adeguata) partecipazione degli organi ministeriali al procedimento di conformazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesaggistica, contrasta con l'articolo 145 d.lgs. n. 42/2004 e, quindi, con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di paesaggio. A conferma della fondatezza della censura, possiamo richiamare la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale, quale espressa - da ultimo - con la sentenza 17/4/2015, n. 64: "Costituisce, infatti, affermazione costante - su cui si fonda il principio della gerarchia degli, strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, dettato dall'evocato art. 145, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 (sentenze n. 197 del 2014, n. 193 del 2010 e n. 272 del 2009) - quella secondo cui l'impronta unitaria della pianificazione paesaggistica «e' assunta a valore imprescindibile, non derogabile dal legislatore regionale in quanto espressione di un intervento teso a stabilire una metodologia uniforme nel rispetto della legislazione di tutela dei beni culturali e paesaggistici sull'intero territorio nazionale» (sentenza n. 182 del 2006). Al contrario, la generale esclusione o la previsione di una mera partecipazione degli organi ministeriali nei procedimenti di adozione delle varianti, nella sostanza, viene a degradare la tutela paesaggistica da valore unitario prevalente e a concertazione rigorosamente necessaria, in mera esigenza urbanistica (sentenza n. 437 del 2008) impone che la Regione adotti la propria disciplina di conformazione «assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo» (sentenze n. 211 del 2013 e n. 235 del 2011)". In forza di tale statuizione e' stata, poi, dichiarata incostituzionale una legge della Regione Abruzzo che conteneva disposizioni di pianificazione paesaggistica regionale del tipo di quella della Regione Calabria in esame. Il principio della gerarchia degli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali costituisce uno dei cardini della legislazione nella materia e nella delimitazione delle competenze fra lo Stato e le Regioni;

    in tal senso si vedano, fra le tante, Corte Cost. 18/ 7/ 2013, n. 211, gia' richiamata nella senta 64/ 2015, che - a beneficio del legislatore regionale - e' opportuno riportare nei suoi punti essenziali: "E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con 1' art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. e con gli artt...

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