N. 9 ORDINANZA 10 - 12 gennaio 2011

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Ugo DE SIERVO.

Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI.

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 promosso dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento vertente tra la Compagnia Valdostana delle Acque s.p.a. e l'I.N.P.S. con ordinanza del 15 luglio 2009, iscritta al n. 263 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, 1ª serie speciale, dell'anno 2009.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia Valdostana delle Acque s.p.a. e dell' I.N.P.S. nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 novembre 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

Uditi gli avvocati Marino Bin e Luigi Manzi per la Compagnia Valdostana delle Acque s.p.a., Antonino Sgroi per l'I.N.P.S. e l'avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso dalla Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. - Compagnie Valdotaine des Eaux S.p.A. contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la Corte d'appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 20, comma 1, 'secondo capoverso' [rectius: secondo periodo], del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

che la Corte rimettente premette che la societa' appellante ha chiesto all'INPS la restituzione delle contribuzioni per malattia e maternita' versate nel periodo 1° giugno 2001-31 dicembre 2006, affermando di aver erogato direttamente ai propri lavoratori - gia' dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) - le relative prestazioni;

che il giudice a quo afferma che, in virtu' dell'art. 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, la Compagnia Valdostana delle Acque gestisce nella Valle d'Aosta il servizio in precedenza gestito dall'ENEL e che la societa' rivendica a suo favore il medesimo esonero dal pagamento dei contributi di malattia spettante all'ENEL ai sensi del d.P.R. 17 marzo 1965, n. 145 (Disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie e del trattamento economico di maternita' per il personale dipendente dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ENEL), normativa che ricalcava l'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell'Ente 'Mutualita' fascista - Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori');

che l'esonero era collegato al fatto che l'ENEL corrispondeva direttamente ai propri dipendenti il trattamento di malattia e, secondo la societa', l'ultrattivita' di tali disposizioni deriverebbe dall'art. 18 del decreto-legge n. 333 del 1992, il quale ha esteso alle societa' per azioni nate dalla privatizzazione di enti pubblici l'applicazione dell'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n.

218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione...

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