n. 9 ORDINANZA (Atto di promovimento) 13 maggio 2014 -

CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Seconda Sezione Civile Il Consigliere designato dr. Marco Modena, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 153/2014 V.G. promossa da Menelao Riccardo, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Coronas e Umberto Coronas, domiciliati presso l'avv. Andrea Ghelli, ricorrente, Contro Ministero della giustizia, non costituito. Letto il ricorso ex art. 3 legge n. 89/2001, come modificata dalla legge n. 134/2012, depositato il 19 marzo 2014, e la documentazione integrativa depositata il 30 aprile 2014;

Rilevato che: 1) Menelao Riccardo ha chiesto equa riparazione per la eccessiva durata del procedimento (anch'esso per equa riparazione) promosso dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, con ricorso r.g.v.g. n. 50406 del 29 gennaio 2007, poi riassunto dinanzi alla Corte d'Appello di Perugia, giusta ordinanza d'incompetenza della Corte d'Appello di Roma del 12 aprile 2010, con ricorso r.g.v.g n. 707 del 4 maggio 2010, e definito con decreto di accoglimento n. 46 dell'11 gennaio 2013, durato complessivamente anni 5 e mesi 10;

2) secondo l'art. 2, comma 2-ter, della citata legge n. 89 (introdotto dal D.L. n. 83/2012 conv. in l. n. 134/12) si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni;

facendo applicazione di tale criterio, pertanto, il ricorso andrebbe respinto;

3) il ricorrente sostiene che la citata norma riguarderebbe soltanto i «giudizi presupposti» e non anche i particolari giudizi «equa su equa», la cui durata ragionevole sarebbe stata ravvisata dalla giurisprudenza in un anno;

in subordine, propone di interpretare la norma nel senso che essa consenta solo di compensare la maggior durata di un grado con la minore durata di un altro quando il giudizio si sia svolto in piu' gradi (e quindi non, pare di capire, quando il giudizio si sia svolto in unico grado, come nella specie);

ed in ulteriore subordine eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter legge cit., richiamando l'ordinanza di questa Corte 1-14.20.2013, nel giudizio di cui la r.g.v.g. n. 176/2013;

4) la legge da applicarsi non puo' essere interpretata come chiede l'opponente: l'indicazione, da parte della legge, di termini di durata per ciascun tipo di procedimento giudiziario, civile o penale, ivi compreso quelli di esecuzione forzata, e le procedure concorsuali, rappresenta un sistema «chiuso», che non...

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