n. 89 SENTENZA 22 marzo - 26 aprile 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale), nella parte in cui modifica l'art. 12, commi 1 e 8, della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale), promossi dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, con due ordinanze del 9 gennaio 2017, iscritte rispettivamente ai numeri 177 e 139 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 e n. 41, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di Anzalone Gessi srl e altri, di CA.VE. srl e altri, del Consorzio Siciliano Cavatori, nonche' gli atti di intervento della Regione Siciliana;

udito nella udienza pubblica del 20 marzo e nella camera di consiglio del 21 marzo 2018 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi gli avvocati Ester Daina per Anzalone Gessi srl e altri, Giuseppe Ribaudo per CA.VE. srl e altri, Monica Di Giorgio per il Consorzio Siciliano Cavatori e Marina Valli per la Regione Siciliana. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione terza (di seguito, anche TAR), con due distinte ordinanze emesse il 9 gennaio 2017 in altrettanti giudizi, rispettivamente iscritte ai numeri 139 e 177 del registro ordinanze 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmato a Parigi il 20 marzo 1952 e ratificato con la legge 4 agosto 1955, n. 848, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 83 della legge della Regione Siciliana 7 maggio 2015, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilita' regionale), nella parte in cui ha modificato il comma 1 e introdotto il comma 8 dell'art. 12 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2013, n. 9 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilita' regionale). 2.- Premette il tribunale rimettente che in entrambi i giudizi principali risultano impugnati, da soggetti esercenti l'attivita' di estrazione da cava, sia il decreto dell'assessore della Regione Siciliana per l'energia e i servizi di pubblica utilita' del 12 agosto 2015, adottato in esecuzione dell'art. 83 della citata legge reg. n. 9 del 2015, a mezzo del quale sono state definite le modalita' applicative del canone di produzione annuo dovuto dai titolari di concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari di cave, per gli anni dal 2014 in poi;

sia i provvedimenti con cui i Distretti minerari territorialmente competenti, in forza delle modifiche apportate dalle disposizioni impugnate, hanno rideterminato i canoni dovuti a tale titolo, relativi al 2014, intimandone il pagamento ai singoli esercenti. 2.1.- In entrambi i giudizi i ricorrenti evidenziano che, tramite le disposizioni censurate, manipolando il contenuto del comma 1 del previgente art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, sono stati modificati i criteri di determinazione della base imponibile della prestazione imposta agli esercenti l'attivita' di estrazione. In precedenza, il quantum veniva computato in ragione della quantita' e qualita' di minerale estratto, mentre, in forza della novella, la relativa prestazione risulta commisurata alla dimensione della superficie dell'area coltivabile nonche' ai volumi di estrazione autorizzati. Il tutto con effetti retroattivi, dovendosi applicare i nuovi criteri sin dal 2014 (come disposto dal comma 8 del citato art. 12, introdotto dalla novella), cosi' da provocare una notevole maggiorazione del canone annuo dovuto (da 7 a 17 volte superiore rispetto a quello precedente). 2.2.- Evidenzia, ancora, il TAR, che, nell'assunto dei ricorrenti, esposto con argomentazioni sovrapponibili in entrambi i giudizi principali, si contesta la legittimita' degli atti impugnati, resi in pedissequa attuazione del nuovo disposto normativo, prospettando diverse eccezioni di illegittimita' costituzionale nei confronti delle modifiche apportate, in parte qua, dall'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, ritenute in contrasto con gli artt. 53, 3, 23, 41, 97 e 117, primo comma, Cost., nonche' in relazione agli artt. 14, 20, 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 Dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2017. Di qui il rivendicato annullamento degli atti impugnati, previa rimessione delle questioni di illegittimita' costituzionale prospettate in riferimento ai citati parametri e in relazione alle indicate disposizioni dell'art. 83 della legge reg. n. 9 del 2015, poste a fondamento delle pretese indebitamente veicolate dalle amministrazioni resistenti. 2.3.- Nei giudizi principali, per quanto evidenziato dal rimettente, si e' costituito l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilita';

in quello poi sfociato nel giudizio incidentale iscritto al r.o. n. 139 del 2017 si e' anche costituito il Comune di Castelvetrano, amministrazione intimante, mentre in quello inerente al giudizio costituzionale iscritto al r.o. n. 177 del 2017 sono intervenuti altri esercenti l'attivita' di gestione cave nonche' il Consorzio Siciliano Cavatori, aderendo alle prospettazioni dei ricorrenti. 3.- Il TAR, con le due ordinanze di rimessione, ha delimitato il giudizio di non manifesta infondatezza solo alle questioni prospettate in riferimento agli artt. 53 e 3 Cost., con riguardo alle modifiche che il censurato art. 83 ha apportato al disposto del comma 1 dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013;

ancora, ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione inerente l'affermato conflitto tra l'innovazione apportata dal medesimo art. 83, introducendo, nell'impianto del citato art. 12 della legge novellata, il comma 8, e gli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU. 3.1.- Sul versante della rilevanza, ad avviso del rimettente, non potrebbe dubitarsi dell'ammissibilita' delle questioni: le norme impugnate rappresenterebbero, infatti, il fondamento normativo degli atti impugnati, cosi' da influire radicalmente sulla definizione delle due fattispecie poste al suo giudizio. 3.2.- Secondo il TAR, ancora, deve ritenersi non manifestamente infondata l'eccezione sollevata in riferimento alla addotta violazione dell'art. 53 Cost., riferita al primo comma dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013 cosi' come modificato dal censurato art. 83. Cio' in considerazione della ritenuta natura tributaria della prestazione imposta, dalla normativa in contestazione, ai soggetti che esercitano l'attivita' di gestione delle cave. Militerebbero in tal senso sia il fatto che l'obbligo del pagamento trova la sua fonte esclusiva nella legge regionale, senza costituire remunerazione dell'uso di beni pubblici, cosi' da risultare estraneo ad un rapporto sinallagmatico;

sia la destinazione del ricavato da tale esazione, giacche', con i relativi fondi, i Comuni e la Regione vengono dotati dei mezzi finanziari necessari ad assolvere le funzioni di cura concreta degli interessi generali. La disposizione censurata, infatti, consentirebbe alla Regione di utilizzare liberamente la quota parte di gettito che la legge riserva al detto ente (50 per cento dell'intero), mentre i Comuni, per la quota residua loro assegnata, devono destinare le somme al finanziamento non solo di interventi infrastrutturali di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio, del tessuto urbano e degli edifici scolastici e ad uso istituzionale, ma anche di manutenzione e valorizzazione ambientale ed infrastrutturale connessi all'attivita' estrattiva o su beni immobili confiscati alla mafia ed alle organizzazioni criminali. Tale connotazione funzionale, congiunta al fatto che il prelievo si collega all'attivita' economica di gestione dei giacimenti, ad avviso del rimettente, porta a ritenere il canone in questione uno strumento di riparto, ai sensi dell'art. 53 Cost., del carico della spesa pubblica in ragione della capacita' economica manifestata dai soggetti interessati. 3.3.- Muovendo da tale presupposto, il rimettente rimarca che, in virtu' di quanto previsto dalla disposizione censurata, il corrispettivo per l'uso del giacimento non sarebbe piu' commisurato alla sua resa, destinata a diminuire nel tempo in ragione del relativo sfruttamento, ma risulta ora rapportato alla superficie del terreno sul quale si svolge l'attivita' di estrazione, la quale rimane, invece, immutata anche quando la stessa e' quasi esaurita. Poiche' si tratta di un canone dovuto non una tantum, ma annualmente, sarebbe in conseguenza venuto meno il collegamento con la capacita' contributiva. Non assume piu' rilievo il guadagno che deriva dal giacimento;

si applica, piuttosto, un tributo fisso indipendente dallo stesso. 3.4.- Sempre con riferimento alle modifiche apportate al primo comma dell'art. 12 della legge reg. n. 9 del 2013, il rimettente ritiene non manifestamente infondati i dubbi prospettati con riguardo all'addotta violazione del principio di uguaglianza. La disposizione censurata determinerebbe, infatti, immotivate discriminazioni all'interno della medesima categoria dei titolari di giacimenti minerari, distinguendo tra quelli che gestiscono cave di piccola dimensione, ma ad elevata resa, e quelli titolari di cave di grande estensione, ma a bassa resa. Sui primi graverebbe un peso identico a quello dei secondi, a parita' di superficie interessata, con prospettive di rendimento, tuttavia, del tutto diverse. Ai fini della quantificazione del canone, la remunerativita' dell'attivita' viene, dunque, irrazionalmente sopraffatta dal riferimento alla superficie dell'area...

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