n. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2015 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) ricorrente;

Contro Regione Sicilia, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica resistente per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 27 e 33 della legge della Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e citta' metropolitane", pubblicata sul BUR n. 32 del 7 agosto 2015. Con la legge 4 agosto 2015 n. 15 la Regione Sicilia ha introdotto norme di disciplina generale dei Consorzi Comunali e delle Citta' Metropolitane. Il Titolo I di detta legge ha istituito i liberi Consorzi Comunali suddividendoli in due categorie: la prima costituita dai territori delle ex province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dai comuni ivi ricompresi;

la seconda, costituita dalle Citta' Metropolitane che coincidono con il territorio delle ex province di Palermo, Catania e Messina e comprendono i comuni in ciascuna di esse situati. In sostanza, le Citta' Metropolitane sono liberi Consorzi comunali che coincidono con le ex province di Palermo, Catania e Messina, e ricomprendono tutti i comuni dei territori ex provinciali, mentre le altre ex province sono trasformate - ciascuna con il rispettivo territorio - in liberi Consorzi comunali "semplici", anch'essi comprendenti i loro comuni. Gli uni e gli altri sono dalla legge definiti "enti territoriali di area vasta, dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria" nell'ambito dei propri statuti - che ciascuno deve adottare - e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. Il Capo II del Titolo I si occupa di individuare gli organi dei liberi Consorzi comunali semplici (il Presidente, l'Assemblea, la Giunta e l'Adunanza elettorale) e di disciplinarne il funzionamento. Sono altresi' individuati e regolati in tutti i loro aspetti gli organi delle Citta' Metropolitane (il Sindaco Metropolitano, la Conferenza, la Giunta e l'Adunanza Elettorale). I Titoli II e III della Legge Regionale dettano disposizioni relative alle funzioni ed al personale, nonche' agli aspetti economico finanziari, mentre il Titolo IV si occupa dell'assetto territoriale. L'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione attribuisce allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane. E quanto alla delicata e dibattuta materia della sorte delle province e dell'istituzione delle Citta' Metropolitane lo Stato ha esercitato tale competenza emanando la legge 7 aprile 2014 n. 56. Vero e' che per la Regione Sicilia la materia del "regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative" nonche' quella dell'"ordinamento e controllo degli enti locali" e' pure riservata alla competenza legislativa esclusiva regionale dalle norme statutaria, ma la Corte Costituzionale ha gia' riconosciuto, confermando la testuale affermazione di cui all'art. 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014 n. 56, che la disciplina dettata dallo Stato con la legge stessa realizza una grande riforma del sistema della geografia istituzionale della Repubblica e conseguentemente costituisce una grande riforma economico sociale ai cui principi anche le regioni a statuto speciale devono conformarsi. Ed infatti, l'art. 1, comma 145, della legge 56/2014 espressamente prevede che le regioni a statuto speciale adeguino i propri ordinamenti interni ai principi della medesima legge. Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri la legge in questione, con cui evidentemente la Regione Sicilia ha inteso adeguarsi, eccede dai limiti statutari e non rispetta i principi dettati dallo Stato, cosi' ledendo le prerogative legislative statali in questa materia e pertanto violando i precetti costituzionali che la presidiano, per i seguenti Motivi 1) Illegittimita' costituzionale degli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 della legge Regione Sicilia 4 agosto 2015 n. 15 per violazione dei principi di cui all'art. 1, commi 51 e seguenti della legge 7 aprile 2014 n. 56. In relazione agli articoli 3 e 5, nonche' all'art. 117, commi 2, lettera p), e 3 della Costituzione e agli articoli 14 e 15 dello Statuto della Regione Sicilia per contrasto con i principi e le norme fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica. Le norme in rubrica richiamate disciplinano l'istituzione ed il funzionamento degli organi dei liberi Consorzi comunali non costituenti Citta' Metropolitane. L'articolo 4 elenca gli organi del libero Consorzio comunale, individuandoli nel Presidente, nell'Assemblea, nella Giunta e nell'Adunanza Elettorale. Gli articoli 5 e 6 riguardano il Presidente del libero Consorzio elencandone le funzioni e prevedendo che esso sia eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali che compongono l'Adunanza Elettorale del Consorzio. Gli articoli 8 e 9 attengono alle funzioni dell'Assemblea e della Giunta, regolandone la composizione;

l'Assemblea e' composta dai sindaci dei comuni appartenenti al Consorzio ed e' organo di indirizzo politico, la Giunta invece e' organo esecutivo eletta dall'Adunanza Elettorale fra un elenco di sindaci e consiglieri comunali dei comuni del Consorzio ed ha una composizione quantitativamente variabile a seconda della popolazione dell'ente. L'articolo 10 infine regola la composizione e le funzioni dell'Adunanza Elettorale, composta da tutti i sindaci e consiglieri comunali dei comuni appartenenti al...

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