n. 89 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 novembre 2015 -

TRIBUNALE DI FERRARA Sezione Penale Il Giudice, dott. Franco Attina', nel procedimento sopra indicato a carico di O. M. E., nato in Nigeria il ..... attualmente agli arresti domiciliari presso l'abitazione di E. J. U., ..... in Ferrara ..... n. ..... accusato del reato p. e p. dall'art. 73 comma I, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 perche', senza l'autorizzazione di cui all'art. 17, illecitamente deteneva sostanza stupefacente del tipo cocaina, in particolare deteneva in uno zaino posto all'interno della sua camera da letto - stanza che risultava in uso esclusivo al medesimo all'interno dell'abitazione sita in Ferrara ...... n. .... dieci ovuli di cocaina del peso variabile dai dieci ai quattordici grammi cadauno, per un peso complessivo della sostanza rinvenuta pari a gr. 128,255. Accertato in Ferrara il 7 ottobre 2015;

Premesso che: alle ore 8,20 circa del 7 ottobre 2015, gli operanti della Questura di Ferrara effettuavano una perquisizione presso un appartamento sito in Ferrara, via ..... int. .....;

nell'abitazione erano presenti due cittadini nigeriani, tale M. N. e l'attuale imputato;

quest'ultimo in particolare al momento dell'accesso era il solo occupante di una camera da letto (il legittimo conduttore M. occupava l'altra camera da letto dell'appartamento) al cui interno, in un armadio, era rinvenuto uno zaino contenente dieci ovuli di sostanza poi rivelatasi cocaina (del peso variabile dai dieci ai quattordici grammi cadauno e del peso complessivo lordo pari a gr. 128,255);

nello stesso armadio, nella tasca di una giacca;

era rinvenuta la somma in contanti di €

7.420;

sempre nella stessa stanza era trovato un rotolo di sacchetti di cellophane di colore bianco;

O. .... era conseguentemente arrestato per il reato sopra indicato e tratto a giudizio;

l'imputato - cittadino nigeriano incensurato e disoccupato, richiedente asilo - in sede di convalida si avvaleva della facolta' di non rispondere;

dopo la convalida dell'arresto, l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (poi sostituita con quella degli arresti domiciliari) e l' instaurazione del rito direttissimo, il prevenuto chiedeva procedersi con rito abbreviato condizionato allo svolgimento di una perizia tossicologica sulla sostanza in sequestro;

il giudice provvedeva in conformita' e conferiva apposito incarico peritale;

dalla citata perizia emergeva che la sostanza in sequestro era cocaina, del peso complessivo netto di grammi 112,34;

il principio attivo era pari in media a circa il 36,8% (quantita' complessiva del principio attivo 41,34 grammi, pari a circa 112 dosi commerciali);

all'udienza del 18 novembre 2015 le parti illustravano le proprie conclusioni: il Pm chiedeva - previa derubricazione nel reato ex art. 73 comma 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 - la condanna ad anni due di reclusione ed €

8.000 di multa;

la difesa chiedeva la citata derubricazione, l'applicazione delle attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena;

l'imputato rendeva inoltre brevi dichiarazioni spontanee in cui, sia pur genericamente, ammetteva l'addebito e si dichiarava dispiaciuto per quanto commesso;

ritenuto necessario, per poter addivenire ad una corretta decisione della causa, il pronunciamento della Corte Costituzionale in ordine ad uno specifico aspetto del trattamento sanzionatorio della fattispecie penale contestata (art. 73 comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990);

Osserva il fatto posto in essere dal prevenuto, quale emerge dagli atti d'indagine e dalla perizia, risulta qualificabile ai sensi dell'art. 73 comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990: depongono in tal senso in particolare la...

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