n. 88 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 ottobre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, n. fax 06/96514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, contro la Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Ancona, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 10 settembre 2014, n. 22, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche, dell'11 settembre 2014, n. 86, limitatamente all'art. 1, comma 2. F a t t o La legge della Regione Marche n. 22, dell'anno 2014, reca Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 49 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Regione (Legge finanziaria 2014)». L'art. 1 della legge, al comma 2, dispone che: «Nella tabella C della L.R. n. 49/2013, dopo la voce: "42701 - Per spese contrattuali per il servizio del trasporto pubblico locale - 2.113.929,51'', e' inserita la voce: "42703 - Contributo straordinario alla societa' Aerdorica S.p.A. per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi - 1.100.000,00''». La disposizione della legge regionale che si e' qui sopra trascritta e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 ottobre 2014, viene impugnata per i seguenti;

M o t i v i 1. - La disposizione contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Marche n. 22/2014, prevede un finanziamento di oltre un milione di euro a favore della societa' Aerdorica S.p.A., che gestisce l'Aeroporto delle Marche, per la definizione degli adempimenti fiscali pregressi. Il predetto finanziamento non risulta essere stato sottoposto al vaglio della Commissione europea che avrebbe dovuto valutare la compatibilita' della norma con l'impatto sugli scambi tra i Paesi membri e appare configurarsi, quindi, come un aiuto di Stato non autorizzato. La disposizione, pertanto, si pone in contrasto con gli articoli 107 e 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti gli aiuti di Stato, e viola dunque l'art. 117, comma 1, della Costituzione. 2. - Come e' noto, gli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107 del T.F.U.E., si sostanziano in agevolazioni di natura pubblica volte a favorire, in qualsiasi forma...

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