n. 87 SENTENZA 29 aprile - 15 maggio 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica - dell'11 settembre 2013, n. 74491, con la quale e' stata disposta l'esecuzione, presso la Regione Marche, di una verifica amministrativo-contabile avente ad oggetto le spese per il personale, della nota del 14 aprile 2014, n. 36675, con cui la relazione contenente i risultati della verifica amministrativo-contabile eseguita e' stata trasmessa alla Regione Marche, nonche' di tale relazione redatta il 15 gennaio 2014, promosso dalla Regione Marche con ricorso notificato il 23 giugno-3 luglio 2014, depositato in cancelleria il 3 luglio 2014 ed iscritto al n. 7 del registro conflitti tra enti 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 aprile 2015 il Giudice relatore Nicolo' Zanon;

uditi l'avvocato Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 23 giugno-3 luglio 2014 e depositato il 3 luglio 2014, la Regione Marche ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento, previa dichiarazione di non spettanza allo Stato, della nota in data 11 settembre 2013, n. 74491, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza, Servizi ispettivi di finanza pubblica - con la quale e' stata disposta l'esecuzione, presso la Regione Marche, di una verifica amministrativo-contabile avente ad oggetto la valutazione delle spese per il personale, ai sensi dell'art. 60, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

della successiva nota in data 14 aprile 2014, n. 36675, con cui la relazione contenente i risultati della verifica amministrativo-contabile eseguita e' stata trasmessa alla Regione Marche;

nonche' di tale relazione, redatta il 15 gennaio 2014. 2.- Riferisce la ricorrente che, in seguito ad una nota in data 11 settembre 2013 del Ragioniere generale dello Stato, veniva eseguita, dal 7 ottobre 2013 al 7 novembre 2013, una verifica amministrativo-contabile avente ad oggetto la valutazione delle spese per il personale della Regione Marche. All'esito di tale verifica era redatta, il 15 gennaio 2014, una relazione contenente i risultati dell'ispezione eseguita, nella quale si avanzavano una serie di rilievi critici in ordine alla complessiva gestione del personale, da parte della Regione, in relazione agli anni 2008-2012. Tale relazione veniva poi trasmessa alla Regione Marche con nota del 14 aprile 2014, cui perveniva in data 24 aprile 2014. La nota si concludeva affidando «all'iniziativa di codesta Regione l'adozione di provvedimenti idonei all'eliminazione delle criticita' rilevate nella predetta relazione», richiedendo che «[i] relativi elementi informativi [siano] inviati, con nota a firma del rappresentante legale dell'Ente», al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, «rispettando l'ordine e il contenuto dei singoli rilievi». La relazione era, infine, inviata, «[a]i fini dell'accertamento di eventuali responsabilita' per danno erariale», alla competente Procura regionale della Corte dei conti, in conformita' al disposto dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. 2.1.- Ad avviso della difesa regionale, il conflitto sarebbe ammissibile, in quanto gli atti impugnati presentano indubbia rilevanza esterna, dal momento che l'esercizio del potere ispettivo si e' tradotto non solo nella segnalazione delle irregolarita' riscontrate, bensi' nella richiesta, nei confronti della Regione Marche, di adozione dei provvedimenti idonei all'eliminazione delle irregolarita' rilevate. Nel merito, secondo la difesa regionale, allo Stato non spetterebbe il potere di adottare gli atti impugnati, in quanto fondati su una disposizione di legge, l'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, in seguito all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), sarebbe divenuto incostituzionale, con riferimento ai sopravvenuti artt. 114, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 della Costituzione. Osserva, sul punto, la difesa regionale che la disposizione legislativa in questione consente allo Stato l'esercizio di un potere ispettivo analogo a quello attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42), introdotto dall'art. 1-bis, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, dichiarato costituzionalmente illegittimo da questa Corte, con sentenza n. 219 del 2013, nella parte in cui consentiva di disporre attivita' ispettive "ad ampio spettro" sull'attivita' amministrativa e contabile delle Regioni secondo le modalita' previste dall'art. 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica). Richiamando tale decisione, la difesa regionale rileva che, mentre sono legittime le leggi statali intese ad acquisire dalle Regioni dati utili, anche nella prospettiva del coordinamento della finanza pubblica, e, in particolare, in rapporto alle attribuzioni della Corte dei conti, non sarebbe invece consentito affidare al Governo un potere di verifica, per mezzo dei propri servizi ispettivi, dell'intero spettro delle attivita' amministrative e finanziarie delle Regioni. Non sarebbe in ogni caso ammesso un generalizzato controllo statale sull'operato delle Regioni e, in particolare, un penetrante potere di accesso agli uffici regionali, poiche' esso eccederebbe i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e si risolverebbe, non solo in una sovrapposizione rispetto alla funzione di controllo attribuita alla Corte dei conti, ma soprattutto in una invasione dello spazio riservato all'autonomia legislativa e organizzativa delle Regioni. La difesa della Regione Marche richiama, inoltre, la sentenza n. 39 del 2014, in cui la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera e), del d.l. n. 174 del 2012, come convertito, ha osservato che il legislatore statale non puo' attribuire «direttamente al Governo un potere di verifica sull'intero spettro delle attivita' amministrative e finanziarie degli enti locali, sottraendolo, in tal modo, illegittimamente all'ambito riservato alla potesta' normativa di rango primario» delle Regioni. Per questi motivi, la difesa regionale chiede a questa Corte di sollevare dinnanzi a se stessa questione di legittimita' costituzionale dell'art. 60, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, in riferimento agli artt. 114, 117, 118 e 119 Cost., in quanto trattasi di questione senz'altro rilevante ai fini...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT