n. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 novembre 2014 -

Ricorso della Regione Lombardia (codice fiscale: 80050050154), con sede in Milano (20124), piazza Citta' di Lombardia n. 1, in persona del Presidente pro tempore Roberto Maroni, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto cd in virtu' della deliberazione di Giunta regionale n. X/2370 del 19 settembre 2014 (doc.1), dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta (codice fiscale: GZZGNN66E16F158V;

pec: giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06/6789560), presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi n. 72, ha eletto domicilio e dall'Avv. Viviana Fidani (codice fiscale: FDNVVN56L44D122W;

pec: vivianafidani@milano.pecavvocati.it) - Ricorrente. Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna n. 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12 - resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive (Sblocca Italia)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 settembre 2014, n. 212, limitatamente all'art. 35, di tale atto normativo. Fatto 1. Con decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, il Governo ha varato "Misure ungenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive", ritenuta, per quanto qui interessa, "la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per (...) il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti". 2. In particolare, l'art. 35, dell'atto normativo in esame, ha introdotto "misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale". 3. Il primo comma della norma in commento, affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, gia' esistenti sul territorio nazionale, ovvero da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti, al fine di conseguire l'autosufficienza nazionale e superare le procedure di infrazione europea. Gli impianti in questione vengono qualificati come infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente. 4. Il secondo comma dell'art. 35, stabilisce che tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico, imponendo alle competenti autorita' di adeguare in questi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti esistenti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. 5. Il terzo comma della norma in esame, dedicato agli impianti di futura realizzazione, stabilisce che i medesimi dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico R1, di cui all'allegato C alla parte IV del Codice dell'Ambiente. Per gli impianti gia' esistenti, invece, il quarto comma dell'art. 35, impone alle competenti autorita' di verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la sussistenza dei requisiti per la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine di sessanta giorni le autorizzazioni integrate ambientali, ove ne ricorrano i presupposti. 6. Ancora, il quinto comma della norma in commento impone che negli impianti di recupero dovra' essere data priorita' al trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale e, a saturazione del carico termico, potranno essere inoltre trattati rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario. Anche in questo caso, si impone alle competenti autorita' di adeguare in questi termini le autorizzazioni integrate ambientali degli impianti, nel medesimo termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. 7. Il sesto comma dell'art. 35, stabilisce il dimezzamento dei termini di espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilita', di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, estendendo il dimezzamento dei termini residui anche per i procedimenti che siano gia' in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. 8. Da ultimo, il settimo comma dell'art. 35, prevede l'applicazione del potere sostitutivo del Governo ex art. 8, legge n. 131/2003, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 2 (modifica delle AIA con autorizzazione degli impianti a saturazione del carico termico, entro sessanta giorni), al comma 4 (valutazione della compatibilita' degli impianti esistenti con le caratteristiche degli impianti di recupero R1, ed eventuale adeguamento delle relative AIA, entro sessanta giorni), al comma 5 (adeguamento delle AIA alle priorita' di trattamento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio nazionale nonche', a saturazione del carico termico, dei rifiuti non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario, entro sessanta giorni), e al comma 6 (dimezzamento dei termini dei procedimenti di espropriazione per P.U., di V.I.A. e di A.I.A., in corso o da eseguire in relazione agli impianti di cui al comma 1). 9. Le norme introdotte dall'art. 35, del d.l. n. 133 del 2014, sono avvinte da numerosi profili di illegittimita', e meritano di essere dichiarate incostituzionali da codesta Ecc.ma Corte alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Incostituzionalita' del d.l. 12 settembre 2014, n. 133, e dell'articolo 35, di tale atto normativo, per violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione, in combinato disposto con gli articoli 117, secondo e terzo comma, e 119 Cost. 1. In primo luogo, l'art. 35, del d.l. n. 133 del 2014, deve essere dichiarato incostituzionale per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 77, secondo comma, della Costituzione, che ammette la decretazione d'urgenza all'esclusivo fine di fronteggiare casi straordinari di necessita' ed urgenza. Come ha recentemente chiarito codesta Ecc.ma Corte con la pronuncia n. 220 del 2013, l'adozione di un decreto-legge trova la propria legittimazione esclusivamente nella sussistenza di casi straordinari che necessitino di essere disciplinati immediatamente, in modo adatto a fronteggiare le sopravvenute e urgenti necessita'. Per questo motivo, peraltro, il legislatore ordinario, con una norma di portata generale, ha previsto che il decreto-legge debba contenere "misure di immediata applicazione" (art. 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400). La Consulta ha riconosciuto come la norma in esame, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita cio' che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che entrerebbe in contraddizione con le sue stesse premesse, se contenesse disposizioni destinate ad avere effetti pratici differiti nel tempo, in quanto recanti, come nel caso di specie, discipline mirate alla costruzione di un nuovo sistema di gestione dei rifiuti (cfr. sentenza n. 22 del 2012). Per quanto riguarda il caso qui in esame, deve Osservarsi che, sebbene il preambolo del d.l. n. 133/2014 riconosca "la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per (...) il superamento di eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti", in realta', il problema della gestione dei rifiuti sia tutt'altro che eccezionale e accidentale. E' fin troppo noto, infatti, che la necessita' di interventi strutturali sul sistema della gestione dei rifiuti sul territorio italiano non sia affatto una circostanza accidentale e sopravvenuta, che puo' essere ricollegata ad un "caso straordinario", passibile, in quanto tale, di essere disciplinato in via d'urgenza. Ne sono conferma le varie procedure di infrazione gia' avviate dall'Unione europea contro l'Italia per mancato adeguamento alle direttive di settore, nonche' i numerosi interventi del legislatore, nazionale e regionale, in materia, come pure i tristemente noti fatti di cronaca anche piu' recente. Di conseguenza, affidare la risoluzione di una problematica radicata e strutturale alla decretazione d'urgenza, si mostra elusivo dei principi di cui all'art. 77, secondo comma, della Costituzione. 2. La "risposta" operata con il decreto-legge in oggetto, peraltro, non si presenta nemmeno in termini di soluzione "emergenziale" in attesa di una ipotetica revisione complessiva della disciplina, ma si propone - in modo incompatibile con i presupposti costituzionali richiesti e con la conseguente natura circostanziata delle soluzioni normative divisate - di realizzare e attuare un "sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore" qualificando, altresi', gli impianti interessati come "infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente". In questa prospettiva non si puo' non cogliere una finalita' di riassetto ordinamentale, del tutto estranea alla natura del vettore normativo utilizzato, con...

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