n. 87 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 maggio 2017 -

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI prima sezione civile bis La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile bis, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Fulvio Dacomo - Presidente;

dott. Michelangelo M. Petruzziello - Consigliere;

dott. Giovanni Galasso - Consigliere relatore. Ha emesso la seguente: Ordinanza nel procedimento camerale iscritto al n. 40/2017 del Ruolo Generale degli affari di volontaria giurisdizione avente ad oggetto opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001. Promosso da De Martino Silvio, nato a Vico Equense il 24 marzo 1958 (codice fiscale DMRSLV58C24L845Y), rappresentato e difeso, in virtu' di procura in calce al ricorso in opposizione ex art. 5-ter l. 89/2001, dagli avv.ti Rosa De Martino (codice fiscale DMRRS081C62L845X) e Luca Mascolo (codice fiscale MSCLCU79D15L845P) unitamente ai quali e elettivamente domiciliato in San Giorgio a Cremano, alla Via E. Gianturco n. 30 presso lo studio dell'avv. Domenico Caccavale;

Opponente Nei confronti di Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro-tempore;

Opposto non costituito Ragioni di fatto e motivi della decisione Con ricorso depositato in data 6 dicembre 2016, De Martino Silvio domandava l'equa riparazione dei danni subiti per effetto della durata - superiore al termine ragionevole di cui all'art. 6 § 1 della Convenzione per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - del giudizio n. 12642/2004 R.G. svoltosi in primo ed unico grado innanzi at Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, introdotto con ricorso depositato il 24 novembre 2004 e conclusosi con la sentenza n. 3190/2015 depositata il 12 giugno 2015 e' divenuta definitiva (come risulta dal certificato depositato dal ricorrente). Con decreto del 7 dicembre 2016, depositato il 13 dicembre 2016, il ricorso veniva dichiarato improponibile, «giusto quanto previsto dall'art. 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008. n. 133, ancora applicabile al caso di specie in forza di quanto previsto dall'art. 6 comma 2-ter, della legge 89/2001», non avendo il ricorrente mai formulato istanza di prelievo del processo amministrativo in relazione al quale e stata domandata l'equa riparazione. Avverso tale decreto ha proposto opposizione il De Martino, con ricorso depositato l'11 gennaio 2017, deducendo che, con sentenza del 22-25 febbraio 2016 (Olivieri e altri c. Italia, ricorsi riuniti nn. 17708/12, 17717/12, 17729/12, 22994/12), la Prima sezione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato, in un caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, lo Stato Italiano, osservando che «anche in caso di mancata presentazione dell'istanza di prelievo, sussiste la violazione dell'art. 6 della convenzione quando il processo amministrativo eccede la sua ragionevole durata» in quanto tale strumento non costituisce una tutela efficace ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, tale da garantire l'effettiva accelerazione dei processi. A seguito della presentazione istanza, infatti, il Presidente del tribunale amministrativo regionale ha una facolta' e non un obbligo di anticipare la trattazione del processo. Ha quindi sostenuto che dovrebbe farsi luogo alla disapplicazione della norma interim per contrasto con il diritto comunitario e, conseguentemente, revocarsi il decreto con il quale e' stata dichiarata improcedibilita' del ricorso e riconoscersi l'indennizzo. Il Ministero non si e' costituito. All'udienza del 31 marzo 2017 la Corte si e' riservata per la decisione. Tanto premesso, occorre innanzi tutto evidenziare che non puo' farsi luogo alla disapplicazione del diritto interno richiesta dal ricorrente. Tale strada e' praticabile infatti esclusivamente in caso di contrasto tra diritto nazionale e norme di diritto comunitario di immediata applicazione e dunque regolamenti ovvero direttive cosiddette self executing (cfr. ex multis Corte costituzionale 64/1990;

Corte costituzionale 168/1991). La natura della norma che si assume violata esclude pertanto gia' di per se' tale possibilita'. A cio' deve aggiungersi che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali non puo' comunque ritenersi pienamente integrata net sistema del diritto comunitario. Non si ignora che, per la prima volta, a seguito del Trattato di Lisbona, l'art. 6 del Trattato sull'Unione Europea fa espresso richiamo alla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani, ma non puo' comunque ritenersi che si tratti di una «comunitarizzazione» tout court. E' sufficiente al riguardo osservare che la norma, nell'attuale formulazione, prevede che «l'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. I diritti fondamentali garantiti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali». Deve pertanto continuare ad affermarsi, come piu' volte chiarito dalla Corte costituzionale, che le norme della Convenzione europea...

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