n. 86 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 novembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e Pec roma@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nei confronti della Regione siciliana, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 12;

17;

23;

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34;

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50;

54;

55 e 56 della legge regionale Sicilia n. 16 dell'11 agosto 2017, recante «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. legge di stabilita' regionale. Stralcio I», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 35 S.O. n. 29 del 25 ottobre 2017, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 24 ottobre 2017. E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione siciliana abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, «Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione siciliana», e successive integrazioni e modificazioni, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi 1. L'art. 12 della legge Regione Sicilia n. 16/2017 viola gli articoli 117, comma 2, lett. l);

3 e 97 della Costituzione. L'art. 12 prevede che l'Ufficio stampa e documentazione della Regione presso la Presidenza della Regione sia un ufficio alle dirette dipendenze del Presidente della Regione ed il comma 3 indica che «i criteri per la selezione del personale, i profili professionali e relativi trattamenti economici sono predeterminati con, decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previa deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo e previa contrattazione collettiva con la Federazione nazionale della Stampa italiana firmataria del CCNL dei giornalisti». Al riguardo, il recente atto di indirizzo per la riapertura dei tavoli di contrattazione a firma del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione trasmesso all'Aran e ai comitati di settore in data 6 luglio 2017 prevede espressamente che il tema del personale addetto alle attivita' di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni potra' essere affrontato in sede di rivisitazione dei sistemi di classificazione professionale. Cio' posto, la disposizione regionale in esame, prevedendo una procedura al di fuori di quella prevista per il restante personale del comparto regionale, si pone in contrasto con le disposizioni contenute nel titolo III (Contrattazione collettiva e rappresentativita' sindacale) del decreto legislativo n. 165/2001 e, conseguentemente con l'art. 117, lett. l), della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi, i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile (contratti collettivi). Inoltre, la disposizione regionale contrasta con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sia rispetto al restante personale della Regione siciliana sia rispetto al personale delle altre regioni italiane, nonche' con i principi di buon andamento e imparzialita' della Pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. La norma contrasta, peraltro, con il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, la quale ha ribadito piu' volte che la disciplina del trattamento economico dei pubblici dipendenti e' riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile. Al riguardo si evidenzia che con la sentenza n. 189 del 2007 e' stata dichiarata costituzionalmente illegittima una disposizione analoga (art. 58, comma 1, della legge della Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33) nella parte in cui prevedeva che il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applicasse anche ai giornalisti appartenenti agli uffici stampa degli enti locali. Secondo la citata sentenza, la norma confliggeva con il generale principio secondo il quale il trattamento economico dei dipendenti pubblici, il cui rapporto di lavoro e' stato «privatizzato», deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva. Tale principio di diritto privato - fondato sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati - si pone quale limite anche della potesta' legislativa esclusiva che lo statuto di autonomia speciale attribuisce alla Regione siciliana all'art. 14, lettera o), in materia di «regime degli enti locali» e lettera q) in materia di «stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione» (sentenze n. 95/2007, n. 106/2005, n. 282/2004, sull'esigenza di uniformita' dei rapporti di lavoro tra privati;

sentenze n. 308/2006 e n. 314/2003, sul principio della regolazione mediante contratti collettivi del trattamento economico dei dipendenti pubblici privatizzati che si impone anche alle Regioni a statuto speciale). 2. L'art. 17 della legge Regione Sicilia n. 16/2017 viola l'art. 117, comma 3, della Costituzione. L'art. 17, rubricato «Esenzione ticket per minori affidati all'autorita' giudiziaria» introduce una serie di modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, ampliando la categoria degli aventi diritto all'esenzione dal ticket per motivi di reddito, mediante l'inclusione anche dei minori affidati per disposizione dell'autorita' giudiziaria a famiglie ospitanti dei minori in adozione, per un periodo iniziale di presa in carico pari ad anni due. La normativa nazionale attualmente in vigore non prevede alcun tipo di esenzione specifica in tal senso. Il riferimento va, nel dettaglio, all'art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993 e s.m.i., a norma del quale «sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di eta' inferiore ai sei anni e di eta' superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo riferito all'anno precedente non superiore a lire 70 milioni». Ne deriva che, tra gli altri, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini di eta' inferiore ai sei anni, in quanto appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, non superiore alla soglia ivi indicata. Pertanto, pur nella consapevolezza della oggettiva difficolta' di individuare un nucleo fiscale di appartenenza per i minori affidati a comunita' alloggio, sottratti di fatto alla potesta' genitoriale e affidati a strutture ospitanti, si riconosce l'esenzione dal ticket ove di eta' inferiore a sei anni. Proprio sulla scorta di tale interpretazione sono stati superati i rilievi mossi, in sede di Comitato LEA in ordine a quanto previsto dall'art. 30, comma 2, legge regionale n. 5/2009 che la legge regionale n. 16/2017 citata, come gia' detto, modifica. In sostanza la legge regionale n. 16/2017, introducendo l'art. 17, supera la richiamata interpretazione, finendo per ampliare ulteriormente il novero degli aventi diritto all'esenzione attraverso l'inclusione anche di quei minori per i quali il nucleo fiscale di appartenenza e' facilmente individuabile. Inoltre, va considerato che i minori di anni sei dati in affidamento o in adozione entrano a fare parte del nucleo fiscale dei genitori affidatari/adottivi e, pertanto, godono delle stesse detrazioni fiscali previste per i figli legittimi/naturali, alle medesime condizioni reddituali. Ne consegue che il diritto all'esenzione riconosciuto dalla normativa in esame si configura come un ulteriore livello di assistenza sanitaria e come tale non previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» che, peraltro, la Regione siciliana, essendo impegnata nel piano di rientro del disavanzo sanitario non puo' garantire, neppure con risorse di natura sociale, come riconosciuto dalla sentenza n. 104 del 2013. Le regioni impegnate nei Piani di rientro dal disavanzo sanitario sono sottoposte al divieto di effettuare spese non obbligatorie ai sensi dell'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, come rimarcato, appunto, nella sentenza n. 104 del 2013 citata. Per le...

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