n. 86 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2016 -

IL GIUDICE DI PACE DI SONDRIO Il Giudice di pace dott.ssa Rosa Terzolo, letti gli atti del proc. n. 752/14 RG., promosso dal sig. G.L., nato a (Sondrio) il .../.../... (C.F. ...), residente a ... (Svizzera);

contro la Prefettura di Sondrio, avente per oggetto l'impugnazione, ai sensi dell'art. 205 C.d.S., dell'ordinanza del Prefetto di Sondrio prot. n. 33966/2014/ Area III/Patenti, notificata in data 19 ottobre 2014. Il ricorrente, nato in Italia, e' in possesso di doppia cittadinanza (italiana e svizzera) ed e' titolare di patente Svizzera, in quanto risiede e lavora a dal 1° giugno 1998. Tra il gennaio ed il dicembre del 2013 il G.L. e' incorso, sul territorio italiano, in due infrazioni alle norme del Codice della Strada, comportanti una detrazione di punteggio sulla patente pari a 10 punti ciascuna (con conseguente azzeramento del «monte punti» figurativamente disponibile sulla patente, come detto rilasciata in Svizzera). Per questo motivo, la prefettura di Sondrio, in forza della nota ministeriale emessa ai sensi dell'art. 6-ter, della L. 1° agosto 2003 (come successivamente modificata), ha emanato il provvedimento impugnato davanti a questo Giudice di Pace, con il quale ha inibito in modo assoluto al sig. G. la guida sul territorio italiano per la durata di due anni. La nota ministeriale e la conseguente ordinanza prefettizia hanno applicato l'art. 6-ter della L. 1° agosto 2003, n. 214, come successivamente modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, intitolato «Disposizioni concernenti i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che cosi' recita: "1. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, che commettono sul territorio italiano violazioni di norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e' istituita presso il Centro elaborazione dati (CED) del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una banca dati che e' progressivamente alimentata con i dati anagrafici dei conducenti che hanno commesso le infrazioni, associando a ciascuno di essi i punti di penalizzazione secondo le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992. Le infrazioni sono comunicate allo stesso CED dagli organi di polizia di cui all'art. 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 (1) . 2. Ai soggetti di cui al comma 1 che hanno commesso nell'arco di un anno violazioni per un totale di almeno venti punti e' inibita la guida di veicoli a motore sul territorio italiano per un periodo di due anni. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto nell'arco di due anni, l'inibizione alla guida e' limitata ad un anno. Ove il totale di almeno venti punti sia raggiunto in un periodo di tempo compreso tra i due e i tre anni, l'inibizione alla guida e' limitata a sei mesi. 2-bis. Il provvedimento di inibizione alla guida, di cui al comma 2, e' emesso dal prefetto competente rispetto al luogo in cui e' stata commessa l'ultima violazione che ha comportato la decurtazione di punteggio sulla base di una comunicazione di perdita totale del punteggio trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento e' notificato all'interessato nelle forme previste dall'art. 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed ha efficacia dal momento della notifica ovvero dal ritiro del documento, se questo e' stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. Il provvedimento di inibizione e' atto definitivo. Chiunque circola durante il periodo di inibizione alla guida e' punito con le sanzioni previste dal comma 6 dell'art. 218 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. In luogo della revoca della patente e' sempre disposta un'ulteriore inibizione alla guida per un periodo di quattro anni. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia e' invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento (2) . 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalita' straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni...

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