n. 85 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 ottobre 2017 -

Ricorso con istanza di sospensione ai sensi dell'art. 35 della legge n. 87/1953 del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi, 12 (fax 06.96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Nei confronti della Regione Sicilia, in persona del Presidente pro-tempore, con sede in Palermo, Piazza Indipendenza, 21 - Palazzo d'Orleans cap 90129;

per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Sicilia dell'11 agosto 2017, n. 17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 1° settembre 2017, n. 36, S.O. n. 1, recante: «Disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero Consorzio comunale e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano», con riguardo agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7 e al correlato art. 5. 1. Con la legge regionale n. 17/2017, la Regione Sicilia reca disposizioni in materia di elezione diretta del Presidente del libero consorzio comunale e del Consiglio del libero consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano. La legge in parola si articola in una serie di disposizioni che modificano la legge 4 agosto 2015, n. 15, con cui la Regione Sicilia ha introdotto norme di disciplina generale dei Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane. Il Titolo I della legge n. 15/2015, infatti, ha istituito i liberi Consorzi comunali suddividendoli in due categorie: la prima costituita dai territori delle ex province di Caltanissetta, Agrigento, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e dai comuni ivi ricompresi;

la seconda, costituita dalle Citta' Metropolitane che coincidono con il territorio delle ex province di Palermo, Catania e Messina e comprendono i comuni in ciascuna di esse situati. In sostanza, le Citta' metropolitane sono liberi Consorzi comunali che coincidono con le ex province regionali di Palermo, Catania e Messina, e ricomprendono tutti i comuni dei territori ex provinciali, mentre le altre ex province regionali sono trasformate - ciascuna con il rispettivo territorio - in liberi Consorzi comunali «semplici», anch'essi comprendenti i loro comuni. Gli uni e gli altri sono dalla legge regionale n. 15/2015 definiti «enti territoriali di area vasta, dotati di autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, impositiva e finanziaria» (art. 1, comma 3) nell'ambito dei propri statuti - che ciascuno deve adottare - e regolamenti, delle leggi regionali e delle leggi statali di coordinamento della finanza pubblica. Le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 17/2017 incidono specialmente sul Capo II del Titolo I dalla legge regionale n. 15/2015 che individua all'art. 4 gli organi dei liberi Consorzi comunali (il Presidente, il Consiglio e l'Assemblea) e ne disciplina il funzionamento (articoli 5, 7-bis e 8). Sono altresi' individuati (art. 11) e regolati in tutti i loro aspetti gli organi delle Citta' metropolitane (il Sindaco metropolitano, il Consiglio e la Conferenza;

cfr. articoli 12, 14-bis e 15). La legge regionale n. 17/2017, impugnata nella seduta del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2017, apporta dunque modifiche alla legge n. 15/2015 recante «Disposizioni in materia di liberi consorzi comunali e Citta' metropolitane», e fa rivivere sostanzialmente alcune delle disposizioni gia' censurate con precedente impugnativa dello Stato e successivamente modificate dalla Regione con numerosi interventi legislativi (n. 28/2015, n. 5/2016, n. 8/2016, n. 15/2016, n. 23/2016), i quali hanno novellato profondamente la citata legge, adeguandosi ai rilievi governativi. Tant'e' vero che, a fronte delle modifiche legislative intervenute, codesta Ecc.ma Corte, con la sentenza n. 277 del 2016, ha definito il precedente ricorso statale dichiarando cessata la materia del contendere. 2. La legge regionale in esame incide su una materia che gli articoli 14, comma 1, lettera o) e 15 dello Statuto speciale attribuiscono alla competenza esclusiva della Regione siciliana in materia di «regime degli enti locali e delle circoscrizioni relative» nonche' in materia di «circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali». Non va dimenticato, inoltre, che l'art. 15, comma 2, dello Statuto prevede che «L'ordinamento degli enti locali si basa nella Regione stessa sui comuni e sui liberi Consorzi comunali, dotati della piu' ampia autonomia amministrativa e finanziaria». L'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, d'altra parte, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di Governo e funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane. Nella delicata e dibattuta materia del riordino delle province e dell'istituzione delle Citta' metropolitane, lo Stato ha esercitato tale competenza emanando la legge 7 aprile 2014 n. 56, cui le regioni sono tenute ad adeguarsi. Ai fini dell'adeguamento, la stessa legge ha introdotto due «clausole di salvaguardia» per le regioni ad autonomia speciale. La prima e' richiamata nell'ultima parte dell'art. 1, comma 5, ove si precisa che la disciplina dettata per le Citta' ed aree metropolitane rappresenta una disciplina di principi di grande riforma economica e sociale, alla quale le regioni speciali (in particolare: Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia) si adeguano in conformita' ai relativi statuti. La seconda clausola, di carattere piu' generale, e' contenuta nel comma 145, che individua un termine di dodici mesi per le citate regioni a statuto speciale, affinche' adeguino i propri ordinamenti interni ai principi della legge n. 56/2014. La clausola di cui al citato comma 145, per la Regione Siciliana, prevede l'adeguamento ai principi della legge n. 56/2014 senza il richiamo alla compatibilita' con lo Statuto e successive norme attuative. Appare dunque necessitato per la Regione Sicilia l'adeguamento ai «principi» (e non certo alle «norme puntuali») della legge statale che realizza una «significativa riforma di sistema della geografia istituzionale della Repubblica, in vista di una semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali». Codesta Ecc.ma Corte, del resto, con la sentenza n. 50 del 2015 ha confermato che «la normativa in esame costituisce principio di grande riforma economica e sociale per le Regioni a statuto speciale, ai sensi del comma 5, ultimo periodo, dell'impugnato art. 1 della legge n. 56 del 2014»;

affermazione quest'ultima gia' scolpita nella sentenza n. 265/2013 che chiarisce come la competenza esclusiva delle regioni a Statuto speciale trovi limite nelle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. La legge n. 56 del 2014 delinea un quadro istituzionale articolato su tre organi e individua: nel sindaco metropolitano - che e' di diritto il sindaco del comune capoluogo - l'organo monocratico con funzioni di rappresentanza e con responsabilita' per lo svolgimento delle funzioni e l'esecuzione degli atti imputabili all'ente;

nel consiglio metropolitano l'organo ad elezione indiretta con funzioni di indirizzo e di controllo, con poteri anche deliberativi;

nella conferenza metropolitana l'organo composto dai sindaci dell'area metropolitana con poteri propositivi e consultivi e di deliberazione in ordine allo statuto. L'elezione diretta del sindaco metropolitano e del consiglio e' subordinata a precise condizioni, tra cui la previa articolazione in comuni del territorio metropolitano a garanzia della rappresentativita' dei territori. Orbene, come appresso piu' dettagliatamente specificato, la legge regionale denunciata, introducendo l'elezione diretta del Presidente del libero consorzio comunale e del Consiglio del libero consorzio comunale nonche' del Sindaco metropolitano e del Consiglio metropolitano, deroga ai principi fondamentali introdotti dalla legge n. 56/2014, in violazione altresi' dei principi costituzionalmente garantiti di ragionevolezza, uguaglianza e di unita' di cui agli articoli 3 e 5 della Costituzione, oltre che dell'art. 117, comma 2, lettera p) il quale riserva la competenza esclusiva allo Stato in materia di «organi di Governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta' metropolitane». Con riferimento al quadro istituzionale delineato, la legge regionale sospettata non si...

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