n. 85 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 febbraio 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA Il giudice, dott. Marco Tornatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24 gennaio 2017, ha pronunciato la seguente ordinanza ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 639, comma 1, del codice penale nella parte in cui, sotto la rubrica «Deturpamento e imbrattamento di cose altrui» prevede che «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'art. 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui e' punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103», anziche' la sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila, prevista dall'art. 4, comma 1 del decreto legislativo n. 7/2016 nei confronti di colui che «distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale». Ritenuto in fatto La questione di legittimita' costituzionale e' rilevata d'ufficio nel giudizio di appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Aosta in data 29 aprile 2016, n. 108, nel procedimento a carico di Daldossi Andrea, nato a Seriate (BG) il 28 settembre 1981, residente in Torre Bordone (BG), via L. Da Vinci n. 3, e Comuniac Alice, nata a Novara il 9 maggio 1977, residente in Galliate (NO), v.le Beato Quagliotti n. 49, difesi entrambi dall'avv. Maria Giovanna Fadda del foro di Novara, imputati «del reato di cui agli artt. 110, 81, 594, 639 c.p., perche' in concorso tra loro, imbrattavano l'autovettura di Amato Giorgio e ne offendevano l'onore ed il decoro con atti di carattere dispregiativo, quali sputi e imbrattamenti della sua autovettura. In particolare, gli imputati sputavano ripetutamente sul parabrezza dell'auto lasciando evidenti segni di saliva lungo il vetro, appendevano al tergicristallo del lunotto posteriore un assorbente igienico usato e imbrattavano di sostanza rossa, presumibilmente sangue, le maniglie delle portiere anteriori e il vetro della portiera anteriore destra. Fatti commessi in Sarre il 27 settembre 2009». Nel procedimento e' parte civile costituita Amato Giorgio, nato ad Aosta il 20 gennaio 1966, ivi residente in via delle Regioni n. 3, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Benini del foro di Ravenna. Con la sentenza n. 108/16, emessa il 29 aprile 2016 e depositata il successivo 13 maggio 2016, il Giudice di Pace di Aosta assolveva i due imputati dal reato di cui all'art. 594 c.p. perche' il fatto non era piu' previsto dalla legge come reato, per sopravvenuta depenalizzazione a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 7/2016, e li condannava alla pena di euro 103 di multa ciascuno in relazione al concorrente reato di cui all'art. 639, comma 1 c.p., oltre al pagamento in favore della costituita parte civile di una provvisionale liquidata in euro 1.500. Daldossi Andrea e Comuniac Alice proponevano appello avverso la sentenza di primo grado, articolando tre motivi concernenti: 1. l'errore del primo giudice nell'avere pronunciato condanna per un delitto procedibile a querela, pur in assenza della querela proposta dalla persona offesa nei confronti degli imputati;

  1. l'erronea valutazione delle prove acquisite nel corso del giudizio di primo grado, che avrebbe condotto all'ingiusta condanna dei due appellanti;

  2. l'eccessivita' del danno liquidato a titolo di provvisionale, in rapporto alla reale entita'...

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