n. 84 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 gennaio 2015 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA (Sezione Settima) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 113 del 2013, proposto da: Franca Coppola, rappresentata e difesa dagli avv.ti Massimo Mellino, Francesco Saverio Cosenza, con domicilio eletto in Napoli, piazza G. Bovio n. 33 c/o di Biase;

Contro il Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali - Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. Napoli e Prov., in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliata in Napoli, Via Diaz n. 11;

Comune di Massa Lubrense in persona del sindaco pro tempore;

Per l'annullamento, del provvedimento prot. 19331 del 19/10/2012 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia ha espresso parere di non compatibilita' paesaggistica sull'istanza di accertamento ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 della ricorrente, nonche' del consequenziale provvedimento prot. 23887 n. 164 del 31/10/2012 con cui il Comune di Massa Lubrense ha rigettato l'istanza di autorizzazione paesaggistica, pratica n. 394/2012 relativa ad un progetto di recupero abitativo di un sottotetto ex art. 6 l.r.C. 15/2000. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Beni Archit. e Paes. e Patrim. Stor. Art. e Etno. Napoli e Prov.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

I Motivi di ricorso 1. Con il ricorso in epigrafe Franca Coppola ha impugnato la nota prot. 19331 del 19/10/2012 con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Napoli e Provincia ha espresso parere di non compatibilita' paesaggistica sull'istanza di accertamento ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004 presentata dalla ricorrente, nonche' il consequenziale provvedimento prot. 23887 n. 164 del 31/10/2012 con cui il Comune di Massa Lubrense ha rigettato l'istanza di autorizzazione paesaggistica, pratica n. 394/2012, relativa ad un progetto di recupero abitativo di un sottotetto, ex l.r. n. 15/2000. 2. Mentre la Commissione Locale per il paesaggio, nel rendere il preparere di competenza, si esprimeva favorevolmente sul progetto al suo esame, la Soprintendenza con il provvedimento oggetto di impugnativa si e' pronunciata negativamente, sulla base del seguente rilievo: «Considerato che i lavori consistono in: recupero abitativo del sottotetto del fabbricato mediante l'abbattimento di una volta;

Considerato che l'intervento ricade in Zona Territoriale 4 Del P.U.T (riqualificazione insediativa ed ambientale di 1° grado) ed in zona A del P.R.G.;

Si ritiene che l'intervento previsto in progetto sia non conforme al P.U.T., che all'art. 26 recita «e' consentito l'uso dei solai in cemento armato, ferro o misti in sostituzione di preesistenti solai in legno e mai in sostituzione di ambi e volte in murature». Pertanto si esprime parere negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere in oggetto». 3. Seguiva pertanto il consequenziale atto di diniego di nulla osta paesaggistico da parte del Comune. 4. A sostegno del ricorso parte ricorrente ha articolato, in due motivi, le seguenti censure: 1) Violazione degli artt. 146 e ss. del d.lgs. n. 42/2004;

erronea applicazione dell'art. 26 l.r.C. n. 35/87 in relazione all'art. 6 della legge regionale Campania n. 15/2000;

eccesso di potere per carenza della motivazione. Assume la ricorrente l'illegittimita' del parere soprintendizio e - per illegittimita' derivata - del consequenziale atto di diniego comunale, per erroneita' del suo presupposto, ovvero il contrasto con la prescrizione dell'art. 26 del P.U.T., approvato con l.r.C. n. 35/87;

cio' sulla base della previsione dell'art. 6 della l.r. C. n. 15/2000, concernente gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, che consente la realizzazione degli stessi anche in deroga alle previsione della cennata l.r. n. 35/87. Assume poi ad abundantiam che, sebbene la Soprintendenza non avesse espresso alcuna valutazione paesaggistica di merito, essendosi limitata ad opporre la previsione ostativa del P.U.T., l'intervento previsto di demolizione delle volte interne del fabbricato non potesse avere alcuna incidenza paesaggistica ambientale e non potesse pertanto configurarsi come motivo ostativo, in considerazione del fatto che l'immobile di cui e' causa non era sottoposto a vincolo individuo, ma a vincolo di insieme. 2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione;

violazione del principio di leale collaborazione;

ingiustizia manifesta. Assume ancora parte ricorrente l'illegittimita' del gravato parere soprintendizio, per non avere lo stesso preso in alcuna considerazione il preventivo parere istruttorio espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, in violazione tra l'altro del principio di leale collaborazione fra enti, essendo sia il Comune che la Soprintendenza deputati alla cogestione del vincolo paesaggistico. Da cio' anche il vizio di eccesso di potere per carenza di istruttoria, carenza di motivazione e violazione del principio di leale collaborazione fra pubbliche amministrazioni. Rilievo d'ufficio della questione di Legittimita' Costituzionale dell'art. 6 della l.r. Campania n. 15/2000. 5. Il gravato parere negativo della Soprintendenza, come rilevato dalla stessa parte ricorrente, non entra nel merito della valutazione dell'impatto paesaggistico dell'opera di cui e' causa e, essendo fondato unicamente sul rilievo della previsione ostativa di cui all'art. 26 l.r.C. n. 35/87, in ordine al divieto di sostituzione di volte con solai piani, deve intendersi espressione non di attivita' tecnico discrezionale, ma di attivita' vincolata;

cio' fermo restando il rilievo della derogabilita' di detta previsione ad opera della l.r. Campania n. 15/2000, profilo...

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