n. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 13 ottobre 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge;

Contro la Regione Veneto, in persona del presidente della giunta regionale in carica, con sede a Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 Venezia;

per la declaratoria della illegittimita' costituzionale, previa sospensione della loro esecuzione, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 23 settembre 2017, degli articoli 3, comma 1, e 8, comma 1, della legge della Regione del Veneto 5 settembre 2017, n. 28 - pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 87 dell'8 settembre 2017 - nella parte in cui aggiungono, rispettivamente, il primo, l'art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) e n) e, il secondo, l'art. 7-septies alla legge della Regione del Veneto 20 maggio 1975, n. 56. Premessa. In data 8 settembre 2017, sul n. 87 del Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, e' stata pubblicata la legge regionale 5 settembre 2017, n. 28, intitolata «Nuove disposizioni in materia di uso dei simboli ufficiali della Regione del Veneto modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 "Gonfalone e stemma della Regione"». In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art. 3, comma 1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-bis alla legge regionale 20 maggio 1975, n. 56 - intitolata «Bandiera, gonfalone e stemma della Regione» -, mentre l'art. 8, comma 1, della legge n. 28/2017 aggiunge l'art. 7-septies alla stessa legge regionale n. 56/1975. L'art. 7-bis della legge regionale n. 56/1975 - rubricato «Uso della bandiera e dei simboli ufficiali della Regione» - stabilisce i luoghi e i casi nei quali dev'essere esposta la bandiera della Regione del Veneto. Ai fini della presente impugnazione rileva in particolare il comma 2 dell'art. 7-bis nella parte in cui dispone che la bandiera veneta debba essere esposta: «a) all'esterno degli edifici sedi della Prefettura e degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, della Regione, dei comuni e delle province, della Citta' metropolitana, nonche' sedi di consorzi ed unioni di enti locali, delle comunita' montane e degli altri organismi pubblici»;

... «d) all'esterno degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi a carico del bilancio regionale»;

... «f) ogni qualvolta sia esposta la bandiera della Repubblica o dell'Unione europea»;

... «n) sulle imbarcazioni di proprieta' della Regione, dei comuni, delle province e della Citta' metropolitana e degli altri organismi pubblici nonche' delle imbarcazioni private acquistate con il contributo, anche parziale, della Regione del Veneto». L'art. 7-septies, comma 1, della legge regionale n. 56/1975 - rubricato «Sanzioni» - prevede invece le sanzioni applicabili a carico dei trasgressori in caso di violazione delle norme di cui al comma 2 dell'art. 7-bis che precede rimettendo alla giunta regionale la definizione delle modalita' e dei termini della loro applicazione (comma 2). Tali norme, nella parte in cui impongono l'obbligo di esposizione della bandiera della Regione del Veneto all'esterno degli edifici sedi delle prefetture, degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli altri organismi pubblici - diversi dagli enti pubblici territoriali e loro consorzi ed unioni - e degli enti pubblici che ricevono in via ordinaria finanziamenti o contributi regionali, sulle imbarcazioni di proprieta' di organismi pubblici nonche' ogniqualvolta sia esposta la bandiera italiana od europea (art. 7-bis, comma 2, lettere a), d), f) e n) legge regionale n. 56/1975, aggiunto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 28/2017) e in quella in cui comminano sanzioni a carico di coloro - dirigenti e funzionari pubblici - che quell'obbligo violano (art. 7-septies legge regionale n. 56/1975, aggiunto dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 28/2017), eccedono le competenze regionali invadendo quelle statali: esse sono pertanto violative di previsioni costituzionali e vengono percio' impugnate con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche', previa sospensione della loro esecuzione, ne sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Per comprendere il senso delle censure che si muoveranno alle norme regionali impugnate occorre ricordare che i casi e i modi di esposizione della bandiera nazionale e di quella europea sono disciplinati dalla legge statale 5 febbraio 1998, n. 22. La legge statale, emanata in attuazione dell'art. 12 della Costituzione - che, e' bene rammentarlo, colloca la norma sulla bandiera tra i principi fondamentali della Carta - e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, reca disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea (art. 1, comma 1, legge n. 22/1998). L'art. 2 della legge stabilisce che «La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive...

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