n. 83 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 marzo 2017 -

Ordinanza n. 3 di rimessione degli atti alla Corte costituzionale nel procedimento arbitrale promosso da: Enel Sole Sr.l. con socio unico (c.f. 02322600541 e P. IVA 05999811002), societa' soggetta alla direzione e al coordinamento di Enel S.p.a., con sede legale a Roma, Viale Tor di Quinto 45/47;

in persona dell'avv. Sabrina Panfili, nominato procuratore con atto del Notaio dott. Nicola Atlante di Roma Rep. 51707 - Racc. 25670 - 20 gennaio 2016, con l'avv. Claudio Bonora;

Contro il comune di Calcinato (c.f. 00524950177 e P.IVA 00569440985), con sede a Calcinato (Brescia), Piazza Aldo Moro, n. 1, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, con Mario Gorlani. A seguito di conferenza tra gli arbitri, il Collegio composto da: avv. prof. Daniele Maffeis (presidente);

avv. Francesco Santi (arbitro);

avv. Piermario Strapparava (arbitro);

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 22 febbraio 2017;

Ritenuto in fatto Che Enel Sole S.r.l. (infra Enel Sole);

con atto di citazione notificato in data 12 giugno 2013, ha instaurato davanti al Tribunale di Brescia, sezione S3, dott.ssa Lucia Cannella, il giudizio r.g. 11303/2013 per ivi sentir cosi' giudicare: «sulla base dello "stato di consistenza" degli impianti di illuminazione pubblica di proprieta' di Enel Sole S.r.l. situati sul territorio del Comune di Calcinato, determinare l'ammontare dell'equa indennita' di riscatto degli impianti suddetti spettante ad Enel Sole S.r.l., tenuto conto dei criteri previsti dall'art. 24 del regio decreto n. 2578/1925 e dagli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/1986, e cioe': (a) il valore industriale dell'impianto (b) eventuali anticipazioni o sussidi dati dal Comune di Calcinato;

(c) il profitto che viene a mancare ad Enel Sole S.r.l. a causa del riscatto;

per l'effetto condannare il Comune di Calcinato a pagare all'attrice l'equa indennita' nella misura di euro 34.151,08, sulla base della valutazione svolta dal perito nominato dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento di consulenza tecnica preventiva (R.G. 5196/2012), ovvero nella misura, maggiore o minore, che sara' ritenuta, anche in via equitativa, di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, se dovuta, e interessi legali dalla data di consegna (12 marzo 2010) degli impianti al saldo effettivo» (citaz. Enel Sole, pag. 24);

che il Comune di Calcinato (infra il Comune), costituitosi con comparsa di costituzione in- data 17 ottobre 2013, ha proposto eccezione di «difetto di giurisdizione o incompetenza, in quanto ai termini di legge la questione e' rimessa in arbitrato» (comp. cost. Comune, pag.15);

che a seguito dell'eccezione di arbitrato sollevata davanti al Tribunale di Brescia dal Comune, Enel Sole, davanti allo stesso Tribunale di Brescia, ha eccepito la «illegittimita' delle norme che prevedono l'arbitrato obbligatorio» cosi' argomentando: «Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, le disposizioni di legge che impongono l'arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie sono illegittime. Infatti, «costituisce orientamento consolidato di questa Corte (v. le sentenze n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, n. 49 del 1994, n. 206 del 1994, n. 232 del 1994, n. 54 del 1996, n. 152 del 1996 e n. 381 del 1997) quello per cui l'arbitrato trova il proprio legittimo fondamento nella concorde volonta' delle parti, sicche' l'obbligatorieta' ex lege del medesimo si traduce in un'illegittima compressione del diritto di difesa ed in una violazione del principio della tutela giurisdizionale. D'altronde l'arbitrato puo' ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario» (Corte costituzionale 24 luglio 1998, n. 325). Pertanto, il ricorso all'arbitrato e' legittimo soltanto quando e' basato sulla concorde ed espressa volonta' delle parti, con la conseguenza che sono incostituzionali tutte le norme che prevedono arbitrati obbligatori, precludendo cosi' alle parti la libera scelta di ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria: «poiche' la Costituzione garantisce ad ogni soggetto il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, il fondamento di qualsiasi arbitrato e' da rinvenirsi nella libera scelta delle parti: perche' solo la scelta dei soggetti (intesa come uno dei possibili modi di disporre, anche in senso negativo, del diritto di cui all'art. 24, comma primo, Cost. [...], sicche' la "fonte" dell'arbitrato non puo' piu' ricercarsi e porsi in una legge ordinaria o, piu' generalmente, in una volonta' autoritativa» (Corte cost. 8 giugno 2005, n. 221). In particolare, con la decisione da ultimo richiamata, la Corte costituzionale ha dichiarato...

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